Archivi del mese: giugno 2014

RIFORME OK … MA … LA RAPPRESENTANZA ?

Le riforme vanno fatte! Ok siamo tutti d’accordo ne abbiamo proprio bisogno.  Anche il bicameralismo perfetto sarebbe da eliminare … non si riesce mai a concludere nulla con ‘sto palleggiamento da una camera all’altra. Ma fare le riforme non significa farle alla ”cavolo”!

E’ necessario che sia mantenuta la ”rappresentatività”!

Ora con la legge elettorale vigente la rappresentatività è andata a farsi benedire, e alla grande!

Si direbbe che a tutti e tre i partiti che la fanno da padroni, l’argomento ”rappresentatività”  NON interessi.

Il maggioritario è un buon sistema per garantire la governabilità … ma il sistema elettivo dovrebbe esser quello dei COLLEGI UNINOMINALI … va bene anche il doppio turno … MA i collegi dovrebbero essere UNINOMINALI! Ognuno si deve presentare in un solo collegio, possibilmente quello in qui maggiormente si svolge la propria attività politica e lì farsi eleggere. Viceversa se mi chiamo per esempio Grillo o Berlusconi e mi presento in altri collegi, essendo famoso, vengo votato … ma solo per quel motivo … vi ricordate i voti che prendeva Andreotti? Poi rinunciava e il posto lo prendeva il secondo della lista … Cribbio gente senza il collegio uninominale pure ”cicciolina” era stata eletta! 🙁

Invece tre persone che rappresentano ciascuno il proprio partito dovrebbero affrontarsi direttamente tra loro e che vinca il migliore! Se non raggiungono la percentuale necessaria eventualmente si vada al ballottaggio.

Quando votiamo il sindaco ci diamo ben da fare noi cittadini elettori a votare quello che ci sembra il migliore no? E perché NON dovrebbe avvenire la stessa cosa per le politiche? Oggi invece  il personaggio ”famoso”  o meglio il suo nome sul simbolo, si presenta su tutto il territorio e la gente lo vota perché è ”famoso”!  Quindi il personaggio famoso fa ”civetta”  e automaticamente vengono eletti quelli che sono stati inseriti dai partiti .

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… a questi tre signori ”interessa” la rappresentatività democratica …  oppure tutto ruota attorno a loro? 

Quindi il partito che vince … nomina i deputati … sempre il partito che vince nomina i senatori … e la democrazia va a farsi benedire.

Non sarebbe meglio smetter di far melina con diatribe tra maggioritario, proporzionale, sbarramenti … e pensare invece alla rappresentatività VERA invece di girarci attorno! 🙁

Mah …

Alla prossima

Elena

IMMUNITA’ PARLAMENTARE …

… il ”tema del giorno” …

Le informazioni che arrivano al cittadino DEVONO essere chiare!  Devono spiegarci se per immunità si intende reato di ”OPINIONE” per il quale va da se che sia Parlamentari che  Senatori devono esser considerati NON PERSEGUIBILI !  Se non sono perseguibili per le loro opinioni i deputati … perché dovrebbero esserlo i Senatori? (Quindi dovrebbe valere anche per questo nuovo Senato ”un tantino strano”. Inoltre  ci devono spiegare se questi nuovi senatori NON saranno perseguibili SOLO quando fanno i Senatori oppure non lo saranno ANCHE quando fanno i consiglieri regionali? In questo la caso la situazione cambierebbe ECCOME!  Comunque, a rigor di logica , o la togliamo ad entrambi o la diamo ad entrambi!

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MA ATTENZIONE … se stiamo parlando invece di ”Immunità” per deputati/senatori ladri corrotti e corruttori è ovvio che la faccenda è diversa! TANTO DIVERSA!

Si cercasse una buona volta di spiegare a noialtri, poveri cristi che tiriamo la carretta, come stanno le cose veramente … macché! Con tutti ‘sti mezzi di informazione extra-sofisticati, vigliacco se ti dicono le cose come stanno! Vigliacco se ”qualcuno” arriva al ”nocciolo”!

Tutti che si riempiono la bocca di frasi fatte ”da altri”! Frasi ”manipolate” da altri ad esclusivo vantaggio elettorale.  A noialtri, l’informazione che arriva è quella superficiale e di pancia! Quella che viene abilmente usata/cavalcata ai fini del consenso elettorale.

SE NON CI SPIEGATE BENE COME STANNO LE COSE LE RAZIONI ALLE INFORMAZIONI SUPERFICIALI ALTRO NON POTRANNO ESSERE CHE REAZIONI DI ”PANCIA”! Come questa mia al link che segue in fondo.

Ma poi … possibile che il più grande partito italiano abbia ”delegato” l’informazione in rete al blog di Grillo? Ma siamo diventati tutti matti?

Cercare le leggi sulle Gazzette Ufficiali richiede una preparazione che noialtri italici NON possediamo. Quindi per favore, datevi da fare ed in modo semplice e corretto spiegate quel che decidete/proponete ed il perché.

Ora il ”territorio” è diventata la ”rete” quindi è lì che si crea il consenso. Non è proprio difficile da capire no? E non dite di non aver le ”risorse” per poterlo fare.

 

Alla prossima

 

Elena

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202399017192985&set=a.1033272148285.2006853.1119855370&type=1&theater

CI ”AIUTANO” A PAGARE LE TASSE …

Che carini …

Pagare le tasse è una ”rogna” a prescindere, siamo onesti! 

Mentre da una parte lo Stato NON ammette ignoranza da parte nostra, dall’altra, per renderci la vita ancora più complicata, quando si rivolge a noi, lo fa in ”stretto burocratese” ! Una lingua questa che dovremmo imparare tutti quanti per poterci ”difendere”!

Lo Stato, questa entità che dovrebbe essere un ”conforto” ed un aiuto per il cittadino, viene letta ormai come ”nemica”.

Pretende da noi precisione e correttezza, ma noi sappiamo e tocchiamo con mano tutti i giorni, che molti suoi ”rappresentanti” , della correttezza non sanno che farsene, dandoci esempi pessimi di comportamento sociale.

E’ un po’ come se un genitore ”strafatto di coca” guardasse il figlio e gli dicesse: ”non fumare che ti rovini la salute”!

Alcuni personaggi invece di ”gestire per il bene della collettività, approfittano della posizione privilegiata per ”occupare il potere” ai fini personali e ”rubano a man bassa” quando se ne presenta l’occasione! Gente simile va ostracizzata e 360° ! Sono dei parassiti inutili e devono sparire dalla politica e dalla gestione pubblica. L’andazzo di oggi sembra mirare a ”far pulizia”,  speriamo che continui.  (Anche se reintrodurre l’immunità parlamentare per i Senatori, non mi pare vada proprio nella direzione giusta)

Ma torniamo alle tasse. Ovvio che il pagamento delle tasse non è che proprio ci entusiasmi, considerati soprattutto questi personaggi, che proprio ”mosche bianche”  non paiono!

Speriamo che d’ora innanzi almeno evitino di ”metterci in croce” ogni volta che le tasse le dobbiamo pagare! Forse più che inviarci i 730 ”pre-compilati” non sarebbe stata una cattiva idea render più semplici e trasparenti i moduli da compilare.

Vedremo se questo primo passo verso la dichiarazione dei redditi pre-compilata andrà a buon fine, o se non creerà ulteriore ”panico e scontento”!

Dunque dal prossimo anno tutti i lavoratori dipendenti e pensionati riceveranno il modello a domicilio in cui ci saranno già i dati su alcuni bonus fiscali come gli interessi sui mutui e dal 2016 arriveranno anche le spese mediche.

modello_730_2014_istruzioni-300x225Vediamo che cosa ci sarà già qui sopra …

 I dati sui mutui e sui contributi

Banche e altri intermediari finanziari, assicurazioni, enti previdenziali e forme pensionistiche complementari comunicano all’agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio di ogni anno gli elenchi dei contribuenti e delle spese sostenute che danno diritto a sconti fiscali per: interessi passivi di mutui; assicurazioni su vita, morte e contro gli infortuni; contributi previdenziali e assistenziali; contributi per la previdenza complementare.

La certificazione dei redditi

I datori di lavoro e gli altri sostituti d’imposta dovranno comunicare via telematica all’agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ogni anno i redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti (e assimilati) e redditi da pensione nel corso dell’anno d’imposta precedente. Questi dati insieme a quelli sugli oneri detraibili o deducibili trasmessi entro il 28 febbraio di ogni anno serviranno al Fisco per arrivare alla dichiarazione pre-compilata

 L’invio al contribuente entro il 15 aprile

L’agenzia delle Entrate entro il 15 aprile di ogni anno mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata ai lavoratori dipendenti (e assimilati) e ai pensionati. Il contribuente potrà decidere se accedere al modello: direttamente tramite i servizi telematici delle Entrate; tramite il proprio sostituto d’imposta conferendo una delega o attraverso un Caf o un professionista abilitato

La trasmissione definitiva entro il 7 luglio

Il contribuente dovrà decidere se accettare l’imponibile e l’imposta calcolata dall’agenzia delle Entrate oppure effettuare modifiche perché, per esempio, ha sostenuto delle spese che danno diritto a detrazioni e deduzioni non conosciute dal Fisco. La scadenza per l’invio alle Entrate del 730 definitivo sarà il 7 luglio senza più differenze tra chi invia tramite Caf e tramite sostituto

Spese sanitarie dal 2016

Nella dichiarazione dei redditi precompilata i contribuenti troveranno anche le spese mediche sostenute che danno diritto a detrazioni d’imposta ma a partire dal 2016. Oltre ai dati già noti sul sistema tessera sanitaria, infatti, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dovranno comunicare sempre al sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 per consentire alle Entrate di completare il quadro degli sconti di cui ha diritto il contribuente.

Vedremo … le intenzioni si direbbero buone, speriamo non diventi anche questa una lotta” contro i ”muri di gomma”, considerato che comunque il cittadino dovrà ”controllare” e quindi rifare di nuovo tutto quello che detesta fare!  A meno di non ”fidarsi” per ”disperazione” di quello che dice il fisco! Con tutti gli errori che questo ”macrosistema” di incrocio dati tra centinaia di milioni  di informazioni diverse … potrebbe generare …

Immaginatevi quando il fisco realizzerà di aver fatto ”un errore” e che dopo 4 anni vi invierà una cartella da pagare entro tre giorni  … per un importo sconosciuto …

brrrr …  Mah …

Alla prossima

Elena

Sciiti … Sunniti … Curdi … che guaio!

Come mai Sunniti e Sciiti litigano a ”sangue”?

Stamattina sono andata su: ”santa rete” e mi sono documentata un pochino, ecco che cosa ho scoperto …

Nella zona che oggi chiamiamo Iraq si erano scontrati a lungo gli imperi persiano e quello romano, la cui eredità venne raccolta da quello di Bisanzio.

Irak

In quelle zone avevano convissuto molte popolazioni differenti. Da quelle semitiche come i babilonesi e gli assiri, ad altre di origine indoeuropea, come i persiani e i medi da cui discendono i curdi.  ll carattere oppressivo dell’impero bizantino facilitò in qualche modo la conquista araba e la successiva conversione all’Islam.

Dopo la sconfitta dell’armata persiana nel 636, la Mesopotamia e la Persia vennero inserite nel califfato Omayade  con capitale Damasco.

Ed è proprio da qui nasce l’eterno conflitto tra Sunniti e Sciiti!

Pochi anni dopo la conquista islamica vi fu uno scontro violento tra le tribù per la successione al potere tra il califfo di Damasco e il “partito” (shìa) di Ali, cugino e al tempo stesso genero di Maometto. Lo scontro si concluse nel 661 con la morte di Ali a Kufa.

Questa battaglia tra ”tribù” se vogliamo chiamarle così,  determinò la grande frattura tra “l’ortodossia” sunnita di Damasco (e di quasi tutto il resto del mondo islamico) e “l’eresia fanatica” sciita, che si diffonde e si consolida soprattutto nei territori che erano stati persiani, anche come forma religiosa della resistenza al potere di Damasco.

La ”religione sciita” si radica anche nel sud dell’attuale Iraq, dove ci sono i principali “santuari” sciiti sulle tombe di Ali a Najaf, di suo figlio Hussein a Kerbela, e di altri tre dei dodici imam (capi della comunità/tribù) riconosciuti dagli sciiti.

Quell’antica controversia religiosa ha creato uno dei maggiori problemi di oggi, in Iran. Ma anche in Iraq, in Libano e in altri paesi.

Per scpiegare meglio: mentre  i sunniti hanno sempre tenuto in alta considerazioni i primi califfi successori di Maometto e considerano ”sunna” (ossia legge) le loro interpretazioni e aggiunte al Corano, gli sciiti li ritengono usurpatori, e hanno considerato legittimi solo i discendenti e successori di Ali.

Le implicazioni sono evidenti: al rifiuto del potere tradizionale riconosciuto dai sunniti, si accompagna, da parte sciita,  una sistematica denuncia della sua empietà e un forte radicalismo/fanatismo.

Queste divergenze per l’Iraq saranno ancora più gravi. La creazione a tavolino di questo Stato nel 1921 ha fatto sì che la maggioranza della popolazione sia sciita, mentre i gruppi dirigenti che si sono succeduti dalla fine della prima Guerra mondiale a oggi sono stati tutti sunniti.  Saddam Hussein, ad esempio, era sunnita …

Gli sciiti – in gran numero in Iran – si recavano ogni anno in pellegrinaggio NON alla Mecca, ma bensì a Kerbela  alla tomba del figlio di Ali, o nella città santa di Najaf, entrambe in Iraq, ovviamente approfittando del pellegrinaggio per fare proselitismo.

A Najaf si era rifugiato pure l’ayatollah Komeini, espulso dall’Iran verso la Turchia nel 1965, e poi dopo appena un anno scacciato anche da quel paese. Alla fine del 1977, meno di due anni prima del suo ritorno trionfale in patria, Komeini sarà espulso da Saddam Hussein, su richiesta dello Scià, con cui il dittatore iracheno aveva negoziato poco prima un accordo che riconosceva le pretese iraniane sullo Shat-el-Arab, in cambio della cessazione di ogni aiuto alla guerriglia curda.

Eh già, nella zona Il ”terzo incomodo” è rappresentato dei curdi !

I problemi determinati dall’assemblaggio di un sud sciita, inevitabilmente attratto da Teheran, e di una regione centrale sunnita, sarà complicato dall’aggiunta nel 1922 di una terza provincia, quella curda di Mosul, che storicamente aveva poco a che fare con il resto dell’Iraq, ma che venne aggregata alla nuova formazione statale per sottrarla alla Turchia che invece la rivendicava.

La Turchia in quegli anni era non solo nazionalista e impegnata in una forte modernizzazione, ma in buoni rapporti con la Russia comunista,  mentre l’Iraq nasceva come Stato ”controllato’ dalla Gran Bretagna/USA, non esattamente ”pappa e ciccia” con la Russia, quindi perché mai far un ”piacere” alla Turchia lasciandole la regione del Mosul, popolata da Curdi?

Se le due province di Baghdad e Bassora avevano già un sacco di rogne tra sunniti e sciiti, l’inserimento di una cospicua minoranza curda (pari forse al 25% o più della popolazione complessiva) ne creava uno ben maggiore. La zona era destinata a diventare una ”polveriera”!

I curdi hanno una lingua del tutto diversa … sono di ceppo indoeuropeo. Sono, è vero, quasi tutti musulmani sunniti, ma sostanzialmente estranei alla grande polemica con gli sciiti.

Dopo la prima Guerra mondiale, dopo secoli di vita sostanzialmente indipendente all’interno dell’impero ottomano, i curdi avevano rivendicato la formazione di uno Stato vero e proprio nel quadro della riorganizzazione dell’area in Stati nazionali.

Ad un certo punto (1918) i curdi tentarono di costituire un loro Stato almeno nella zona di Mosul, Kirkuk e Sulaimanya, ottenendo inizialmente l’appoggio del rappresentante britannico nella zona, che nominò un curdo come governatore.

Tutta l’area periferica dell’ex impero ottomano era lacerata dalle interferenze delle varie potenze europee, che promettevano l’indipendenza alle diverse etnie non turche …

Nel Trattato di Sèvres del 10 agosto 1920 veniva riconosciuto il diritto del popolo curdo all’indipendenza. Una sorta di cintura tra Turchia e Russia e che si pensava fosse facilmente controllabile dagli inglesi.  Ma la commissione di tre membri (uno britannico, uno francese e uno italiano) che secondo il Trattato di Sèvres doveva preparare uno Statuto per l’autonomia della regione curda  non si riunì mai!

Persino la Georgia era stata, in quel periodo “offerta” all’Italia dai britannici, che erano sì presenti in quasi tutto il Caucaso, ma che, vigliacco se  riuscivano a controllarlo tutto. Una consistente delegazione di politici, giornalisti e affaristi italiani si era affrettata a esplorare la situazione e a stabilire contatti con la borghesia locale antibolscevica della Georgia,  prima di accettare un formale mandato della Società delle Nazioni.

Ma …  nel febbraio del 1921 l’Armata Rossa entrava in Georgia, che diventava repubblica sovietica … e il progetto della ”Georgia italiana” andava a farsi benedire!

Il parlamento nazionale di Ankara intanto, nel marzo 1920, aveva rifiutato di ratificare il trattato di Sèvres, per uno Stato Curdo e aveva varato invece un progetto di Costituzione in cui veniva riconosciuta la nazionalità curda e si parlava di uno Stato federale turco-curdo.

La funzione di contenimento della Russia che avrebbe dovuto avere un Kurdistan indipendente secondo i progetti dell’Intesa veniva dunque a cadere, dopo la riconquista turca delle regioni curde settentrionali adiacenti al territorio sovietico. Non c’era più la possibilità di uno “Stato cuscinetto”.

Nel frattempo poi era stato trovato il petrolio nella regione di Mosul e quindi vennero dimenticate tutte le promesse fatte ai curdi nel trattato di Sèvres, e cancellata la stessa concessione di una sostanziale autonomia sotto tutela inglese avviata nella zona di Mosul, Kirkuk e Sulaimanya nel 1918.

Quando nel settembre 1922 le potenze dell’Intesa firmarono a Losanna un nuovo trattato di pace con la Turchia, che sostituiva quello di Sèvres e teneva conto dei nuovi rapporti di forza, i curdi non furono neppure invitati.

La maggior parte dei territori storici dell’Anatolia venivano riconosciuti alla Turchia ma della regione di Mosul, e del suo petrolio,  non se ne parlò proprio.

La Turchia protestò, dato che riteneva di avere diritti storici su Mosul, anche perché – rimangiandosi le promesse del 1920 – aveva già cominciato a negare persino (come nega tuttora) l’esistenza di un popolo curdo. Secondo il governo turco i “i curdi, anche se parlano lingue diverse, non differiscono in nulla dai turchi”, sicché i due popoli formerebbero “una sola entità etnica, religiosa e con gli stessi costumi”.

La Turchia, stremata dalla lunga guerra di liberazione nazionale e confrontata con i complessi problemi dello scambio di popolazioni (un milione e mezzo di greci furono espulsi dal suo territorio, dove arrivavano invece i turchi cacciati dalle regioni balcaniche occupate dalla Grecia), dovette rassegnarsi  alla perdita del Mosul … ed al suo preziosissimo petrolio.

Alla fine di quel dopoguerra, i curdi si trovarono divisi tra i territori di cinque Stati: la maggioranza in Turchia, una parte consistente in Iraq (dopo l’intervento di Saddam non ne sono rimasti molti di curdi …)  e in Iran, mentre comunità di minori dimensioni erano rimaste in Siria e nel Caucaso sovietico. Così una ”etnia” di molti milioni di persone (i curdi valutano la loro consistenza a 25 milioni) è rimasta priva di uno Stato, mentre sono stati riconosciuti nella zona Stati con una popolazione minore e senza nessun precedente storico.

Ciò è stato possibile forse sia per l’eredità di un lungo passato di principati feudali indipendenti che si combattevano tra di loro, sia perché anche le nuove formazioni indipendentiste dei curdi di Turchia, Iraq e Iran non hanno collaborato tra loro e si sono scontrate in alcuni casi con le armi, offrendo non pochi spazi ai loro nemici. In particolare il regime iracheno e quello iraniano hanno spesso finanziato e armato le organizzazioni curde operanti nello Stato rivale.

Il succo del discorso è che cercare di tracciare una linea intorno ad un territorio e chiamare “entità politica” ciò che vi è al suo interno è una ”follia”! Eppure …  con i ”confini disegnati a tavolino” noi abbiamo ignorato quattromila anni di storia!

Bel casino abbiamo combinato vero?

Guai simili li abbiamo combinati in Africa! Altri confini a ”tavolino” … che hanno creato dei problemi senza senso tra popolazioni diverse e in disaccordo. Risultato? Etnie completamente annientate! Gli splendidi Watussi sono stati trucidati tutti! Gli Hutu ed i Tutsti continuano a massacrarsi a vicenda.

I confini devono esser ”messi in piedi” dalla Storia e dalla volontà dei popoli …

Alla prossima

Elena Iraq,

 

CONTRIBUTI ALL’EDITORIA …

ma noialtri, che cosa ne sappiamo esattamente? Si direbbe che ”questa” sia  la realtà dei contributi all’editoria …

Questo argomento è tornato in ”voga” dopo la messa in liquidazione dell’Unità!  Eppure decisioni in merito sono state prese e i contributi pubblici sono stati aboliti dal 2014. Vediamo …

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Il decreto Salva Italia, all’articolo 29, ha abolito infatti i contributi pubblici per l’editoria a partire dal 2014. ! So che molti smetteranno di leggere dopo poche righe … ma vi prego di arrivare almeno alle ”conclusioni” in fondo all’articolo. Grazie …

Contributi sull’editoria: … Allo scopo di contribuire all’obiettivo del pareggio di bilancio entro la fine dell’anno 2013, (quello promesso da Berlusconi all’Europa, cosa che nessuno gli aveva chiesto …)  il sistema di contribuzione diretta di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013.

Il Governo provvede, con decorrenza dal 1o gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, una piu’ rigorosa selezione dell’accesso alle risorse, nonche’ risparmi nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, sono destinati alla ristrutturazione delle aziende gia’ destinatarie della contribuzione diretta, all’innovazione tecnologica del settore, a contenere l’aumento del costo delle materie prime, all’informatizzazione della rete distributiva.

Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 (quello ”vecchio”) diceva che:

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visto l’articolo 87 della Costituzione; 

  Visto l’articolo 44 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,

recante semplificazione e riordino delle procedure di erogazione  dei

contributi all’editoria; 

  Visto l’articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99; 

  Visto l’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 

  Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

  Considerata l’opportunita’ di emanare misure di  semplificazione  e

riordino della disciplina di erogazione dei  contributi  all’editoria

di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive  modificazioni,

ed alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche’ di ogni altra disposizione

legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i principi e  i

criteri direttivi indicati nel citato articolo 44  del  decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112; 

  Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni; 

  Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni; 

  Vista la legge 7 agosto1990, n. 250, e successive modificazioni; 

  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 278, e successive modificazioni; 

  Vista la legge 15 novembre 1993, n. 466; 

  Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, e successive modificazioni; 

  Visto l’articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.

194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.

25; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,

n. 680, e successive modificazioni; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2  dicembre  1997,

n. 525, e successive modificazioni; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.

142; 

  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15

settembre 1987, n. 410, e successive modificazioni; 

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,

adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; 

  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione

consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 14 dicembre 2009; 

  Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari  competenti  per

materia e per i profili di carattere finanziario; 

  Considerato che la  Prima  Commissione  Permanente  del  Senato  ha

specificamente segnalato la necessita’  di  correggere,  all’articolo

12, comma 1, l’erroneo riferimento alla legge 7 agosto 1990, n.  250,

trattandosi chiaramente della legge 7 agosto 1990, n. 230; 

  Ritenuto di  doversi  uniformare  alla  predetta  osservazione,  in

ragione della circostanza che la qualificazione della erroneita’  del

riferimento normativo proviene dal medesimo ambito  parlamentare  dal

quale e’ promanata la legge di delega per l’adozione del regolamento; 

  Sentito il Ministro per la semplificazione normativa; 

  Sentita l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni; 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 18 novembre 2010; 

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

   Emana il seguente regolamento :                               Art. 1 

Presentazione delle domande 

   1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all’articolo 3 della  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  sottoscritte  dal  legale rappresentante, sono  presentate  per  via  telematica  e  con  firma digitale dal 1° al  31  gennaio  dell’anno  successivo  a  quello  di riferimento dei contributi, secondo le modalita’ pubblicate sul  sito internet  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.   Qualora l’impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda puo’ essere  presentata  entro  lo  stesso  termine  anche mediante raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori  del periodo indicato sono inammissibili. La documentazione istruttoria e’ trasmessa, unicamente mediante raccomandata  postale  con  avviso  di ricevimento  o  per  via  telematica,  con  firma  digitale,  secondo modalita’ indicate sul sito internet della Presidenza  del  Consiglio dei Ministri. La medesima documentazione  istruttoria  deve  comunque pervenire,  a  pena  di  decadenza  dal  diritto  all’ammissione   al contributo,  entro  il  30  settembre  dell’anno  in  cui  e’   stata presentata la domanda per la concessione.

 

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Quello attualmente in vigore dice che: 

 

D.L. 18 maggio 2012 n. 63 Riordino contributi all’editoria

Nuovi requisiti di accesso ai contributi all’editoria

 

G.U. di pubblicazione: 117 del 21/5/2012

Entrata in vigore: 22/5/2012 Decreto legge 18 maggio 2012, n. 63

Documenti abrogati:

• art. 2, commi 1 e 2, del DPR 25 novembre 2010, n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2013;

• DPR 25 novembre 2010, n. 223;

• art. 3, commi 2, lettera c), e 3, lettera a), L. 7 agosto 1990, n. 250;

• art. 1, comma 458, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

Documenti collegati:

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 luglio 2012, n. 103 (in G.U. 20/07/2012, n. 168)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare disposizioni per modificare i requisiti di accesso ed i criteri di calcolo dei contributi alle imprese editrici, in modo da conseguire effetti di risanamento della contribuzione pubblica, una piu’ rigorosa selezione dell’accesso alle risorse, nonche’ risparmi nella spesa pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 maggio 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Emana

 

il seguente decreto-legge:


Art. 1 Nuovi requisiti di accesso ai contributi all’editoria
1. In attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all’editoria, le disposizioni del presente decreto sono volte a razionalizzare l’utilizzo delle risorse, attraverso meccanismi che correlino il contributo per le imprese editoriali agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale, in conformita’ con le finalita’ di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2013, le imprese editrici di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con esclusione di quelle editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all’estero, e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all’articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali, nella misura di almeno il 35 per cento delle copie distribuite. Si considera testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni e con una percentuale di distribuzione in ciascuna regione non inferiore al 5 per cento della propria distribuzione totale. Nella domanda di contributo sono evidenziate le modalita’ e le condizioni contrattuali che regolano l’eventuale affitto o acquisto della testata.
3. Ai fini del comma 2, per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con societa’ di distribuzione esterne, non controllate ne’ collegate all’impresa editrice richiedente il contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono escluse le copie diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralita’ di copie ad un unico soggetto, nonche’ quelle per le quali non sia individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse al calcolo le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una pluralita’ di copie, qualora tale abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo di vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina. Sono altresi’ ammesse le copie cedute in connessione con il versamento di quote associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa doppia opzione.
4. Per accedere ai contributi e’ necessario altresi’ che:
a) le cooperative editrici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siano composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e abbiano la maggioranza dei soci dipendente della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti;
b) le imprese editrici di cui al comma 2, nonche’ le imprese di cui all’articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e le imprese di cui all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, se editrici di quotidiani, abbiano impiegato, nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; se editrici di periodici, abbiano impiegato, nell’intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
c) i dati relativi alla tiratura, alla distribuzione e alla vendita, nelle loro differenti modalita’, siano attestati da dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dal legale rappresentante dell’impresa, e siano comprovati da apposita certificazione analitica rilasciata da una societa’ di revisione iscritta nell’apposito albo tenuto dalla CONSOB.
5. L’obbligo della relazione di certificazione dei bilanci, previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, per le imprese che editano giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero, si estende ai dati relativi alle copie distribuite e vendute, con specificazione delle diverse tipologie di vendita. Le autorita’ diplomatiche o consolari competenti ai sensi del medesimo articolo 6 acquisiscono l’intera documentazione istruttoria richiesta per la concessione del contributo, ai fini dell’inoltro al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Il divieto di distribuzione degli utili, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica a tutte le imprese editrici che percepiscono i contributi diretti.
7. Le domande relative al credito di imposta sulla carta, per l’anno 2011, di cui all’articolo 1, comma 40 , della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si intendono regolarmente pervenute, purche’ inviate mediante raccomandata postale o tramite posta certificata entro la data di scadenza prevista dal relativo bando.

Art. 2 Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo
1. I contributi di cui al presente decreto spettano nei limiti delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.
2. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2012, per le imprese di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche’ per le imprese di cui all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il contributo, che non puo’ comunque superare quello riferito all’anno 2010, e’ cosi’ calcolato:
a) una quota pari al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, calcolati in un importo massimo di 120.000 euro annui e di 50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l’acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all’esercizio dell’attivita’ editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare dal bilancio di esercizio dell’impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell’idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n. 250 . Non sono comunque ammissibili i costi sostenuti dalle imprese editrici per l’acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attivita’ di consulenza. L’importo complessivo di tale quota non puo’, comunque, essere superiore a 2.000.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.300.000 di euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000.000 di euro per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all’articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250;
b) una quota pari a 0,20 euro per ogni copia venduta per i quotidiani nazionali, a 0,15 euro per i quotidiani locali e a 0,35 euro per i periodici. Tale quota non puo’ comunque essere superiore all’effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia. L’importo complessivo di tale quota di contributo non puo’ comunque essere superiore a 3.500.000 di euro per i quotidiani e a 200.000 euro per i periodici.
3. Per copie vendute si intendono quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o punti di vendita non esclusivi, o spedite in abbonamento a titolo oneroso, purche’ considerate ammissibili in conformita’ ai criteri specificati all’articolo 1, comma 3. 4. Il presente articolo non si applica ai contributi di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Le risorse complessivamente destinabili a tali contributi sono pari al 5 per cento dell’importo stanziato, per i contributi diretti alla stampa, sul pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede alla liquidazione del contributo mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto.
5. Le agenzie d’informazione radiofonica di cui all’articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un contributo annuo pari al 30 per cento dei costi sostenuti per il personale e per la diffusione, risultanti dal bilancio certificato da una societa’ di revisione iscritta nell’apposito albo tenuto dalla CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro.
6. All’articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: “70 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “40 per cento”. Al comma 2 del medesimo articolo le parole: “80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “50 per cento”.
7. L’erogazione dei contributi diretti alla stampa e’ soggetta alla disciplina di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il termine per la conclusione del procedimento relativo all’erogazione dei contributi scade il 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione delle relative domande. A tale data il provvedimento e’ adottato comunque sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ferma restando la ripetizione delle somme indebitamente percepite.
8. Ai componenti della Commissione tecnica consultiva di cui all’articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, rappresentanti delle categorie operanti nei settori della stampa e dell’editoria, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conflitto di interessi dettate dalla legge 20 luglio 2004, n.215.

Art. 3 Editoria digitale
1. Le imprese editrici che abbiano percepito per l’anno 2011 i contributi di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all’articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche’ le imprese di cui all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale. La testata deve comunque essere accessibile online, anche a titolo non oneroso, in formato non inferiore a quattro pagine per numero, ed editare esclusivamente in formato digitale e accessibile online almeno 240 uscite per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili.
2. Al fine di favorire l’ampliamento e la diversificazione delle politiche editoriali delle imprese di cui al comma 1, e’ consentita la riduzione di periodicita’. A tale fine, per le testate in formato digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all’articolo 1, comma 2.
3. Fermo restando il rispetto dei tetti massimi previsti dall’articolo 2, il contributo per la pubblicazione esclusivamente in formato digitale e’ suddiviso in una quota pari, per i primi due anni, al 70 per cento dei costi sostenuti ed una quota calcolata sulla base di 0,10 euro per ogni copia digitale, ove venduta in abbonamento. Tale quota non puo’ comunque essere superiore all’effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel caso di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i costi di produzione della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni dell’articolo 2, concorrono con quelli relativi alla edizione in formato digitale, nell’ambito del tetto globale specificato all’articolo 2, comma 2, lettera a).
4. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2013, fermi restando i requisiti di cui al comma 1, per testate in formato digitale si intendono quelle migrate a un sistema digitale di gestione di contenuti unico, dotate di un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari di spazi pubblicitari digitali, di un sistema che consenta l’inserimento di commenti da parte del pubblico, con facolta’ di prevedere registrazione e moderazione, di un sistema di distribuzione di contenuti attraverso dispositivi mobili. Nel caso in cui la pubblicazione sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le testate devono essere altresi’ dotate di un sistema di pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti e di contenuti a pagamento, nonche’ di una piattaforma che consenta l’integrazione con sistemi di pagamento digitali. L’effettiva dotazione dei sistemi e la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma e’ oggetto, per ciascuna annualita’, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente i contributi.
5. Ai fini dell’applicazione del comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili per la pubblicazione in formato digitale. Tale decreto e’ aggiornato periodicamente, anche per ridefinire le caratteristiche tecniche delle testate digitali.

Art. 4 Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica
1. Per favorire la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, per assicurare una adeguata certificazione delle copie distribuite e vendute e nell’intento di agevolare la diffusione della moneta elettronica, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e’ obbligatoria la tracciabilita’ delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori, e’ attribuito, nel rispetto della regola de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, un credito di imposta, per l’anno 2012, per un importo non superiore ai risparmi accertati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato ai sensi del comma 3 e, comunque, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. A tale fine le somme rivenienti dai risparmi effettivamente conseguiti in applicazione del comma 3, per un importo complessivo non superiore a 10 milioni di euro, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, per le finalita’ di cui al presente comma, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale e’ concesso ed e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita’ di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Al fine di assicurare l’applicazione dell’articolo 56, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della societa’ Poste Italiane S.p.A. relativo all’applicazione delle tariffe agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 marzo 2010, e’ pari alle tariffe stabilite per l’anno 2012 per gli invii non omologati destinati alle aree extraurbane, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze con il decreto 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, recante tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Resta ferma l’applicazione delle tariffe piene ai fini della determinazione dei rimborsi in favore della societa’ Poste Italiane S.p.A., per il periodo compreso tra il 14 agosto ed il 31 dicembre 2009. I risparmi conseguiti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, rispetto allo stanziamento accantonato nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 10-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, da accertarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato, sono destinati ad integrare le risorse del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita’ di cui al comma 1, nonche’ per le ulteriori politiche di sostegno e sviluppo del settore editoriale.
4. I rivenditori di quotidiani e periodici possono svolgere attivita’ connesse all’erogazione di servizi da parte delle Pubbliche amministrazioni mediante l’utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un idoneo sistema informatico.
5. Il sistema informatico di cui al comma 4 deve:
a) assicurare il collegamento in tempo reale con gli archivi delle Pubbliche amministrazioni di cui al comma 4;
b) garantire la sicurezza ed integrita’ dei dati trasmessi;
c) essere operativo su tutto il territorio nazionale.
6. Dallo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 4 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5 Pubblicita’ istituzionale
1. Ai fini della tutela del pluralismo e dell’ottimizzazione della spesa pubblica per l’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse dalle amministrazioni centrali dello Stato, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce, entro il 30 aprile di ogni anno, criteri ed indicazioni di riferimento per l’efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione dei prezzi di acquisto effettuata dal Dipartimento stesso, tenuto conto delle informazioni e dei dati forniti dalle Amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Le amministrazioni centrali dello Stato procedono all’acquisto degli spazi di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri forniti dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria e alle condizioni economiche previste dagli accordi quadro di cui all’articolo 11 della legge 7 giugno 2000, n. 150. A tal fine, tenuto conto dell’interesse pubblico alla piu’ estesa veicolazione ai cittadini delle informazioni di carattere istituzionale, le concessionarie di pubblicita’ sono tenute ad applicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la tariffa basata sul costo unitario piu’ basso applicato sul mercato al momento della stipula dell’accordo quadro, che viene rinnovato annualmente.

Art. 6 Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
b) gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;
c) l’articolo 3, commi 2, lettera c), e 3, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 250;
d) l’articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 7 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 18 maggio 2012

 

NAPOLITANO

 

CONTROFIRMATO DA: 


Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri 

il Guardasigilli: Severino

o-o-o-o-o-o-o-

Adesso, siate onesti, quanti di noi si metteranno a leggere con attenzione e cercheranno di capire? Pochi … pochissimi! Ma molti, moltissimi preferiranno la ”versione confezionata” da grillo e dai suoi ”amici”.

Facciamo un esempio più diretto. Diciamo, per ipotesi, che l’impianto elettrico di casa vostra non funzioni. Cosa fareste?

Vi mettereste con coraggio e determinazione ad aggiustarlo voi, pur senza aver conoscenze in merito,  o preferireste chiamare immediatamente qualcuno che ne sappia qualche cosa?

Diciamo che optiate per chiamare un ”esperto” … ecco che viene l’elettricista, aggiusta il guasto,  e vi chiede una cifra spropositata. Dato che voi non capite nulla in proposito,  lo pagate. D’altronde non si può esser capaci di far tutto …

Ora ribaltiamo la faccenda sul ”decreto legge editoria” … facciamo anche qui a ”fidarsi”?  Oppure, dato che la vita è complicata … preferiamo ”delegare”? Mah …

 

Alla prossima

Elena 

fonte:  http://www.altalex.com/index.php?idnot=16436

 

 

L’UNITA’ CHIUDE … GRILLO ESULTA !

fondata nel 1924 da Antonio Gramsci, era il giornale dei ”lavoratori”, gente che sgobbava sodo e che non aveva la possibilità di ‘studiare”. Le informazioni le prendeva sull’Unità. Ed erano informazioni che permettevano loro di conoscere i propri diritti nei confronti dei ”padroni”’.
E’ stato il giornale letto dai metalmeccanici per eccellenza. Ricordo quando lavoravo in FIAT, entrare in ufficio con l’Unità sottobraccio equivaleva all’esser bollati a fuoco dall’Ufficio Personale, ancora nel 1974.
Il dramma è che i giornali stanno ”morendo” … e con loro altri posti di lavoro.
Fare il giornalista oggi NON garantisce più un salario dignitoso.
Lo sanno molti giovani che, nonostante si siano impegnati parecchio, si ritrovano a prendere 5 euro al ”pezzo”!
L’informazione, per campare, è legata a doppio filo alla ”pubblicità”! Ma … saranno davvero liberi in questo modo?
Stiamo passando dal contributo ”statale” uguale per tutti al cosiddetto ”giornale indipendente”? Il Fatto Quotidiano si vanta di non ricevere finanziamenti pubblici, verissimo ma … come fa ad essere ”indipendente” un giornale che vive di pubblicità?
Un giornale che ”vive di pubblicità” potrà mai attaccare una multinazionale come la Monsanto? Oppure si concentrerà su problemi locali … lasciando stare tranquilli i colossi?
Recentemente il FQ si è quotato in borsa, e questo lo ha fatto spiegando che nonostante la perdita generalizzata del ”cartaceo” loro puntino alla tecnologia. In un mondo in cui la gente legge ormai i quotidiani su su desktop, smartphone e tablet, è necessario fare investimenti per essere all’altezza della situazione.
Mi viene in mente che quello è il ”mondo” di Casaleggio … mi viene in mente che il FQ riporta gli articoli del blog di Grillo … l’impressione che ne ho è che siano ”pappa e ciccia”.
Ma il FQ è davvero un giornale libero come sostiene di essere? Oppure ha degli interessi economici comuni con il duo ”Casaleggiogrillo”? Mah …

Alla prossima

Elena

Ecco come il FQ riporta gli articoli del Blog di Grillo … gli fa da ”gran cassa mediatica” … questa si chiama ”informazione” o ”collaborazione”? Ma … il M5S è un partito si o no? Allora cosa dobbiamo dedurre? Che il FQ sia un organo di partito?

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/06/18/m5s-grillo-i-giornali-chiudono-e-pure-lunita-ottima-notizia-ci-sara-piu-informazione/1031815/

LEGGE ELETTORALE: Maggioritario o Proporzionale?

Che l’Italia abbia bisogno di una buona legge elettorale è fuori da ogni ragionevole dubbio. Il problema è che noi cittadini vorremmo qualche cosa che permetta, a chi è al Governo di prender decisioni e che, nel contempo, garantisca la rappresentanza. Cosa scegliere?
Sappiamo qual è la differenza tra il sistema elettorale proporzionale e quello maggioritario? Vediamo se riusciamo a schiarirci un po’ le idee …
La differenza tra i due sistemi è fondamentale ed è la contrapposizione tra i due che sta alla base di tutte le diverse leggi elettorali.

legge-elettorale

Per farla molto breve, si possono sfruttare le parole di una persona più che affidabile, il politologo Giovanni Sartori. Ecco che cosa ci ricorda questo Signore.
“Un sistema elettorale è maggioritario se il voto si esprime in collegi uninominali. Cosa vuol dire ”uninominale”? Vuol dire che una persona si può presentare SOLO in un collegio e non su tutto il territorio italiano. In questo collegio il vincitore è chi prende il maggior numero di voti. Punto!

Viceversa, ogni sistema elettorale nel quale il voto si esprime in collegi plurinominali (da due in poi) eletti sulla base del più alto numero dei voti, è un sistema proporzionale”.

Facciamo un esempio semplice: se un personaggio molto famoso, per esempio, come Berlusconi o Grillo si presentasse in tutti i collegi … molto probabilmente verrebbe eletto grazie alla sua notorietà! Questo sistema è detto proporzionale! Se invece Grillo o Berlusconi fossero costretti a presentarsi solo un UN collegio prenderrebbero i voti solamente in quel collegio. Questo è ”maggioritario”. Insomma con il sistema maggioritario il voto dovrebbe essere veramente conquistato sul territorio, garantendo in tal modo una buona rappresentatività.

Il sistema maggioritario.
Dunque una legge elettorale è maggioritaria quando all’interno di collegi si presentano diversi candidati, e l’elettore è chiamato a sceglierne uno solo. Chi vince, sarà eletto in Parlamento.
Si può decidere se per vincere è sufficiente una maggioranza relativa, o se invece è necessario un secondo turno tra i primi due affinché l’eletto sia legittimato da una maggioranza assoluta (sempre che non si superi il 50% già al primo turno). Il vantaggio di questo sistema è evidente: l’elettore si esprime direttamente nei confronti di un candidato espressione del suo territorio. Nel momento in cui diventa un parlamentare, gli elettori di quel collegio avranno un loro diretto rappresentante in Camera e Senato a cui fare riferimento. Si punta più sulla persona, insomma, che sul partito. Tra l’altro con questo modo si ha effettivamente un voto di rappresentanza.

Il sistema proporzionale.
In linea teorica, e come sottolinea Sartori, ogni sistema non basato su collegi uninominali è proporzionale. Inoltre, più grande è la circoscrizione maggiore è la proporzionalità. Fino ad arrivare al proporzionale in cui il collegio è uno solo (e cioè l’intera nazione). Tutti i candidati sono presentati in lista dai partiti, che poi redistribuiscono i seggi – conquistati sulla base della percentuale ottenuta – in base alle preferenze (se l’elettore ha la possibilità di indicare il suo candidato preferito) o in base all’ordine in cui il nome appare sulla lista dei candidati di questo o quel partito.
Così come il proporzionale può essere corretto in senso maggioritario, allo stesso tempo il maggioritario può avere una redistribuzione di seggi in senso proporzionale (di norma per tutelare i partiti più piccoli).

Ma … quali sono pregi e difetti dell’uno e dell’altro sistema?

Il maggioritario viene spesso preferito perché elegge una maggioranza di governo certa; riduce la frammentazione dei partiti; crea una relazione diretta tra elettori e rappresentanti; migliora la qualità dei politici (che vengono eletti e non scelti dai segretari di partiti).
La qualità fondamentale del proporzionale è evidente: al di là dei candidati è la legge più equa per quanto riguarda la sopravvivenza dei partiti. Se un partito prende il 30% dei voti avrà il 30% dei seggi (in un modello puro, quindi senza premio di maggioranza e senza soglie di sbarramento) e così via.
Il grosso difetto del proporzionale è che rende necessarie ampie coalizioni e quindi pregiudica la governabilità. Inoltre, a meno che non vengano introdotte le preferenze (che comunque pregiudicano il rapporto diretto tra elettori di un certo territorio e parlamentari da questi eletti), il ruolo dei candidati è di gran lunga secondario rispetto ai partiti.
Nella realtà delle leggi elettorali in giro per il mondo, è difficile trovare sistemi puri. Si cerca spesso un compromesso che riesca a garantire la rappresentanza dei partiti (agevolata dal proporzionale) senza pregiudicare la governabilità (agevolata dal maggioritario). Una non facile ricerca dell’equilibrio, che infatti ha spesso partorito mostri.
Adesso è più chiara la faccenda? Pensiamoci su …
Alla prossima
Elena

CARLO LISSI ED ERICA NARDI … la coppia perfetta …

Carlo Lissi ”informatico” di 31 anni … che cosa è successo a costui?
Si era davvero invaghito di una collega … oppure era semplicemente ”stanco” di moglie e figli?
Dato che costui ”evidentemente” non ha ben chiaro cosa sia effettivamente la ”realtà” e che cosa sia il ”virtuale”, decide per sentirsi libero, di eliminare gli intralci che si frappongono fra la ”sua libertà” e la ”vita che è costretto a vivere”!
E lo fa nel modo più ”bastardo” che possa esistere! Prima fa l’amore con Cristina, sua moglie e poi la uccide a coltellate! Ovviamente eliminata lei restano gli altri due ”fastidi”, i figli Gabriele di 4 anni e la piccola Giulia di 20 mesi. Quindi va nelle loro camere e li sgozza nei loro lettini.
Poi si fa una doccia … si cambia … mette la casa a soqquadro fingendo un furto finito poi in omicidio … si disfa del coltello usato per sterminare la propria famiglia … e va a vedere la partita di calcio con gli amici, esultando per i goal dell’Italia!

Personalmente l’idea di spender denaro per ”riabilitare” uno simile mi lascia molto perplessa. Noialtri siamo quasi 8 miliardi sul pianeta … e le risorse scarseggiano.

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Carlo e Cristina il giorno del loro matrimonio …

Il delinquente Carlo Lissi era un ”informatico”. l’informatica è diventata oggigiorno talmente strategica nello sviluppo economico e sociale delle popolazioni che chi non ne ha accesso, uno status battezzato con il termine ”DIGITAL DIVIDE” sta diventando un problema di interesse planetario. Tutti al mondo dobbiamo aver la possibilità di ”pestare” su delle tastiere … ma soprattutto tutti abbiamo il dovere di avere le stesse informazioni di base.
Mi è subito venuta in mente una domanda orribile: ”Ma … non sarà che con tutte le informazioni di ”base” uguali e la mancanza sempre più evidente di capacità ”critica, diventeremmo poi dei ”potenziali” Carli Lissi? Non è che finiremmo di far confusione tra ”mondo reale” e ”mondo virtuale”? Non sarà che in qualche modo l’informazione in rete, a lungo termine e troppo concentrata su messaggi subliminali … alteri” il senso del ”reale”?
Se pensiamo a come si esprime e si muove Casaleggio … dovremmo farci un pensierino … magari anche serio! 🙂

Comunque non spendiamo denaro per riabilitare il Carlo Lissi, sbattiamolo in galera e lasciamocelo! Corona, in fondo, è in carcere per molto meno.
Tra l’altro se proprio volesse ricostruirsi una ”vita” facciamo sposare il Lissi con Erica Nardi!
Ve la ricordate la ragazzina sedicenne di Novi Ligure? Quella che nel 2001 uccise, assieme al ”fidanzatino” Omar, sia la mamma che il fratellino di 11 anni a coltellate? Ebbene Erica si è laureata, a spese dello stato italiano, e a 27 anni era già libera come l’aria!

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Erica ”riabilitata …

Erica sarebbe la moglie ideale per il Lissi! Sarebbero ”mentalmente” alla pari! Sterilizziamoli entrambi e mettiamoli a vivere assieme … e se si dovessero eliminare a vicenda … onestamente … ci sarebbe qualcuno che verserebbe delle lacrime?

Alla prossima

Elena

http://www.huffingtonpost.it/2014/06/16/carlo-lissi-uccide-moglie-e-figli-assassino-confessa_n_5498338.html

http://it.wikipedia.org/wiki/Delitto_di_Novi_Ligure
http://cronacaeattualita.blogosfere.it/2011/12/erika-de-nardo-torna-libera-dopo-11-anni-dal-massacro-di-novi-ligure.html

GRAZIE A TUTTI …

Grazie da parte di … un ”semifreddo”!

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Grazie infinite a tutti gli amici, virtuali o in carne ed ossa, che mi hanno fatto gli auguri per il compleanno.
59 anni che esisto pure io. Sono tanti? Sono pochi? Mah … tutto è relativo.
Quando ero ragazzina era di moda il termine ”semifreddo” .
Orribile definizione utilizzata dalla gioventù di allora per definire gli ”anziani”.
D’altronde i giovani sono cattivi per antonomasia nei confronti dei ”vecchi” e magari hanno anche le loro buone ragioni.
Se ci pensiamo bene, erano i ”vecchi” che decidevano le guerre … ma ci mandavano i giovani a combattere … e anche la ”guerra economica” di oggi … è soprattutto a spese dei giovani.
Ma non divaghiamo dal ”semifreddo” …
Per meglio chiarire ”semifreddo” voglio ribadire che non ha nulla a che fare con i gelati, anzi!
In questo caso il ”freddo” era riferito al cadavere … esser ”semifreddo’, significava essere ad un ”passo dalla tomba”!
Eravamo carini vero?
Utilizzavamo quel termine per i nostri genitori e per tutti coloro che avevano superato la quarantina.
Oggi il mio punto di vista è cambiato radicalmente! I quarantenni mi sembrano dei ragazzini.

Grazie ancora di cuore a tutti quanti.
Un abbraccio e … cerchiamo di sopravvivere!

Alla prossima

Elena

MEGLIO LE GRANDI MULTINAZIONALI O I PICCOLI PRODUTTORI?

Oggi è il mio compleanno … 59 anni. Mamma mia … mi sembrano tantissimi. Piano piano, anno dopo anno, sto andando nella direzione destinata a tutti. Lasciamo perdere ”quale”.
Pensare che quando ero ragazzina, chiamavo ”semifreddi” i miei genitori che avevano appena 40 anni. Cribbio come cambiano i ”punti di vista”!
Ma oggi la considerazione che mi gira per la testa è a proposito delle ”multinazionali”.
Tutti sappiamo che Le ”multinazionali” sono quelle enormi imprese/società che operano in diversi paesi, le più grandi sono dislocate un po’ dappertutto, arrivano a produrre/vendere i loro prodotti ovunque nel mondo. Sono potentissime … sono ”di fatto’ delle entità sovranazionali che influenzano in maniera ”pesante” sia l’ economia che la politica.
Prendiamone una a caso: La MONSANTO. Un’azienda multinazionale di biotecnologie che produce OgM (organismi geneticamente modificati). Con la scusa di creare sementi ”forti”, capaci di sopravvivere a situazioni climatiche estreme come siccità … calore … freddo… di fatto è diventata il ”colosso” che produce i semi, e se tu, povero cristo di contadino, vuoi i semi per seminarli e poi avere un raccolto che ti permetta di sopravvivere, li devi acquistare da lei che possiede la tecnologia per produrli.
Gli OgM, anche se non esattamente sterili, non si riproducono come i semi di ”una volta”. Quei semi che, tanto per intenderci, per secoli il contadino ha lasciato da parte per la semina successiva. NO! Gli OgM sono dei ”terni al lotto”! Non garantiscono più la produzione alla quale il contadino è abituato e si aspetta. Una volta iniziato a seminare OgM si è costretti a ricomprarli nuovi ogni anno. Ma … vi sembra giusto?
Ha senso per della gente che vive del proprio raccolto … esser costretta ad acquistare sementi da qualcuno che ne ha il monopolio? E che quindi ne controlla il prezzo? Dov’è finirà l’autonomia alimentare ? Stiamo forse creando una nuova ”sudditanza” oltre a quella del petrolio?
Mah …
Le multinazionali come la Monsanto stanno diventando, assieme ai detentori di energie fossili, i nuovi imperatori del mondo. Dettano legge e fanno ”cartelli’ di prezzi per alimenti e materie prime.

Ora … pensiamo davvero che sia positivo permettere a qualcuno di diventare così grande e potente?

Proviamo a domandarci se è meglio ”grande e concentrato” oppure ”piccolo e ben collegato”?
Facciamo l’esempio del computer.
Quando sono nati i primi calcolatori erano dei ”bestioni” immensi che lavoravano da soli … ma alla fine il ”vincente” si è dimostrato essere il PC ! Il ”Personal Computer” … cioè il piccolo collegato con tanti altri piccoli come lui. Tutti assieme generano una potenza enorme … ma ben distribuita tra tutti quanti.

Proviamo ora a chiederci se sono meglio dei piccoli produttori alimentari ben collegati tra loro, in grado di salvaguardare la preziosissima ”biodiversità” … oppure dei potentissimi Highlander che producano artificialmente sementi e costringano tutti ad acquistare da loro …

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Meditiamo gente … meditiamo …

Alla prossima

Elena