UNIONI CIVILI – Legge Cirinnà … in che cosa consiste esattamente?

L’Aula del Senato ha votato ieri la fiducia al governo sul disegno di legge che disciplina le unioni civili omosessuali. I sì sono stati 173. I no 71.  Il testo passa ora all’esame della Camera. Il disegno di legge contava sulla carta sul sì dei 111 senatori Pd (il presidente del Senato per prassi non vota), su poco meno di una trentina di centristi (6 senatori di Ap, in dissenso dal gruppo, non hanno votato la fiducia: tra questi Maurizio Sacconi, Roberto Formigoni,  Gabriele Albertini) sul gruppo delle Autonomie 19 senatori e su alcuni senatori del Misto. Anche 18 senatori verdiniani di Ala su 19 hanno votato la fiducia al governo.

Senza questi voti il governo avrebbe avuto solo 155 voti e non i 161 necessari per promuovere la legge. Il ministro della Giustizia  Andrea Orlando ha detto:  «Il voto di Ala alla fiducia non significa un ingresso in maggioranza».

Non hanno votato la fiducia le forze di opposizione: M5s, Forza Italia, Lega e Fdi.

I senatori del Movimento 5 stelle non hanno partecipato al voto e sono usciti dall’Aula. Costoro sono utili come dei gambi di sedano al posto dei remi su una barca in balia di forti onde!

Via la stepchild adoption e l’obbligo di fedeltà.  Sono queste le scelte ”poco felici” e cavalcate beceramente dall’opposizione –  del maxiemendamento al ddl sulle unioni civili per le coppie omosessuali sul quale il governo ha messo la fiducia.

Renzi:  Abbiamo legato la ”permanenza in vita” del Governo ad una battaglia per i diritti mettendo la fiducia.

Boschi: ”Oggi approviamo la legge sulle ”unioni civili al Senato” e quella sul ”Conflitto di interessi alla Camera”. Difficilmente in altre legislature lo stesso giorno si sono affrontati testi tanto importanti . Stiamo cercando di recupere il tempo perso in passato …

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Mò vediamo che cosa dice questa legge approvata in Senato ieri …

1 – L’unione civile tra persone dello stesso sesso viene definita ”specifica formazione sociale”. Rispetto al testo iniziale viene messo nero su bianco il riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione che riguardano appunto le «formazioni sociali». Un passaggio fatto per rafforzare la distinzione tra unioni civile e matrimonio disciplinato invece dagli articoli 29-30-31 della Costituzione. Perché si costituisca l’unione civile, gli interessati o le interessate, maggiorenni, devono dichiararla alla presenza di due testimoni presso l’ufficiale di stato civile, che deve provvedere a registrarla nell’archivio dello stato civile.

2 – Rispetto alla prima versione approdata in Aula, nel maxi-emendamento scompare tra i doveri (sempre per evitare l’assimilazione al matrimonio) l’obbligo reciproco alla fedeltà. (Capirai che dramma …) Ma restano tutti gli altri obblighi: dall’assistenza morale e materiale, alla coabitazione, al dovere di contribuire ai bisogni comuni «in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo». Le parti inoltre «concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune». Resta anche la possibilità per le parti di «assumere un cognome comune».

3 – Viene esplicitato che il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. Confermata l’estensione alle parti dell’unione civile delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di diritti successori. Nel ddl è previsto che le disposizioni contenenti la parola coniuge, ovunque ricorrano nelle leggi e nei regolamenti (tranne la legge sulle adozioni), si applichino anche ad ognuna delle parti dell’unione civile omosessuale . Al partner superstite dell’unione civile spetta perciò, ad esempio, la pensione di reversibilità (quella del partner deceduto, se pensionato).

4 – Stralciata la norma del Ddl Cirinnà che estendeva anche a un partner dell’unione civile omosessuale la possibilità di adottare il figlio (anche adottivo) dell’altro partner (la cosiddetta “stepchild adoption” – adozione del figliastro). Una norma che secondo i centristi di Ap-Ncd, ma anche secondo la Lega e una parte di Forza Italia, avrebbe aperto la strada alla pratica della maternità surrogata (il cosiddetto “utero in affitto”), vietata in Italia ma consentita in altri Paesi. Malgrado l’eliminazione di ogni riferimento alla legge 184/1983 sulle adozioni ”RESTA FERMO QUANTO PREVISTO E CONSENTITO IN MATERIA DI ADOZIONE DALLE NORME VIGENTI”.  Sta in questa frase, aggiunta alla fine del comma 20 dell’unico articolo dell’emendamento governativo che riscrive il ddl Cirinnà, la soluzione trovata dal Pd per SALVAGUARDARE la possibilità per le coppie gay unite civilmente di rivolgersi al giudice per chiedere la “stepchild adoption”, stralciata dal provvedimento.

5 – Nel testo si specifica che per lo scioglimento dell’unione civile non è necessario il giudice. (beati loro)  L’unione infatti si può sciogliere anche «quando le parti hanno manifestato la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile». In tale caso «la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione».

6 – La legge disciplina anche le convivenze di fatto. Per conviventi di fatto si intendono, senza riferimento al sesso, «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile». Per individuare l’inizio della convivenza stabile si fa riferimento al momento in cui si stabilisce un indirizzo comune di residenza. Non sono necessari altri atti formali.

7 – I conviventi hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario; in caso di malattia o di ricovero, hanno lo stesso diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali riservato ai coniugi e ai familiari; ogni convivente può designare l’altro come suo rappresentante in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere e in caso di morte per la donazione degli organi.

8 – In caso di morte del convivente proprietario della casa di residenza comune, il convivente superstite ha diritto a restare nell’abitazione per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Se ci sono figli minori o disabili del convivente superstite, il periodo non è mai inferiore ai tre anni. Il diritto viene meno se il convivente superstite si sposa, contrae un’unione civile o una nuova convivenza di fatto. Se la casa è in affitto, il convivente superstite ha diritto a succedere al convivente deceduto nel contratto. Il Ddl estende infine anche alle coppie di fatto la facoltà di godere, a parità di condizione con altri nuclei familiari, di un titolo di preferenza per l’inserimento delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari. Il Ddl aggiunge un nuovo articolo al Codice civile, secondo cui al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera nell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili e ai beni acquistati nonché agli incrementi dell’impresa commisurata al lavoro prestato. Il diritto non spetta se tra i conviventi esiste un rapporto di società o di lavoro subordinato.

9 – Diventano più restrittive le disposizioni sull’obbligo al mantenimento e agli alimenti in caso di cessazione della convivenza di fatto. Nel testo originario il giudice stabiliva il diritto del convivente a ricevere dall’altro convivente quanto necessario al proprio mantenimento nel caso in cui il convivente separato non disponga di adeguati redditi propri (ex articolo 156 del codice civile ) nonché l’assegno alimentare se versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento (ex articolo 438 del codice civile). Il tutto “per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza”. Nell’ultima versione del maxi-emendamento si parla solo di obbligo agli alimenti e non più al mantenimento. Il tutto sempre in base a una decisione del giudice, «per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza». Ma con un esplicito riferimento al comma 2 dell’articolo 438 del codice. Per cui l’assegno alimentare deve essere proporzionato al bisogno di chi lo domanda e alle condizioni economiche di chi deve pagarlo.

10 – Sono previsti oneri finanziari solo per la parte del disegno di legge relativa alle unioni civili. In particolare il Ddl stanzia 3,7 milioni per il 2016, 6,7 milioni per il 2017, 8 milioni per il 2018, 9,8 milioni per il 2019, a salire fino a 22,7 milioni a regime, a decorrere dal 2025.

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Allora? E’ un passo avanti si o no? Direi di si rispetto al ”nulla” di prima …  tutto il resto è solo  ”melina” pre elettorale …

Alla prossima

Elena

 

 

 

UNIONI CIVILI – Legge Cirinnà … in che cosa consiste esattamente?ultima modifica: 2016-02-26T08:59:09+01:00da elenasaita
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3 risposte a “UNIONI CIVILI – Legge Cirinnà … in che cosa consiste esattamente?

  1. Diciamo che l’eliminazione del vincolo di fedeltà ha più un significato simbolico che pratico. Anche se mi chiedo chi mai darà in adozione un bambino ad una coppia che non legata da vincoli di amore…ma questo è un altro paio di maniche. E’ un passo avanti questa legge? certo, rispetto al nulla di prima. Ma ricordo anche che c’erano pressioni e condanne per l’Italia che non aveva legiferato in materia, quindi che si dovesse fare una legge era quasi un obbligo. Quello che mi auguro è che il passo verso l’equiparazione (perchè i gay questo vogliono) con le altre coppie sia nel tempo in discesa e non si debbano aspettare altri 30 anni. Grazie per la chiarezza del tuo post. Ciao!

  2. Bè … la legge è dovuta passare attraverso le ”forche caudine” di partiti non esattamente favorevoli! Il pd comunque si è lasciata aperta una porta per l’adozione del figlio del partner. Se, coloro che avrebbero voluto votarla così com’era inizialmente, ma che però non hanno fatto, smetteranno di ”fare melina” e ostruzionismo politico … dovrebbe passare presto, ed equiparare finalmente e a tutti gli effetti, le coppie formate da persone che si vogliono bene.