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REFERENDUM SI … REFERENDUM NO

Secondo il mio miserissimo parere,  molti di coloro che sostengono di aver letto le modifiche alla Costituzione, non hanno idea di che cosa si stia parlando.  Se nemmeno Zagrebelsky è riuscito a capire il nuovo articolo 70,  volete mica che lo si capisca noialtri?  I nostri sono quasi sempre voti di ”pancia”, si tratta di un SI od un NO contro l’individuo. Ma d’altronde se dobbiamo ”tirare avanti la baracca” non abbiamo mica tempo di stare a fare la ”punta” a tutto no? 

Schermata 2016-11-07 alle 10.05.46sul ”come” vengono posti i quesiti referendari ne parliamo poi un’altra volta, anche se l’andazzo è questo! 

Male ha fatto  Renzi a giocare il proprio EGO su questo argomento,  ma d’altronde va di moda il ”giocare il tutto per tutto”, guardate cosa ha combinato Cameron con il referendum sulla Brexit? E’ la stessa cosa, ha messo in palio il proprio EGO ed il risultato è sotto gli occhi di tutti! Se non altro Cameron ha dato le dimissioni … Renzi manco quelle darà!

Proviamo a vedere se qualcuno di noi ha gli ”strumenti” per capire almeno come mai è cambiato così tanto il criticatissimo art. 70 della nostra Costituzione, che alcuni  definiscono addirittura un regolamento di condominio!

Mi sa che pochissimi si prenderanno la briga di digerire tutta ‘sta roba. Noi italiani preferiamo di solito sceglierci un guru,  e poi fidarsi ciecamente di quanto il guru ci dice di fare. E’ decisamente più semplice e non ci si deve concentrare troppo! Comunque …

Questo l’art. 70 di ”prima” 

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Punto! Basta! Finito qui! Effettivamente è molto breve, ma … che i Padri Costituenti fossero  fautori delle ”sentenze zen”?

Ma va là … il motivo è un altro e si chiama ”bicameralismo perfetto”.  Quanti di noi sanno che cosa vuol dire? mah …

Andiamo avanti lo stesso, anche se andare avanti su ”lacune” è un tantino destabilizzante, se non inutile.  Ma,  in questo caso, se si continua a leggere si rischia di capire meglio.

Chi ha scritto la Costituzione non aveva nessuna necessità di specificare ”quale” funzione legislativa spettasse al Senato e quale invece spettasse alla Camera. Perchè? Perché entrambi i rami del Parlamento avevano  – e hanno tutt’ora –  le stesse funzioni ed esercitano lo stesso potere legislativo.  Questo è, udite udite,  il  ”bicameralismo perfetto”!

Ora, non serve essere dei costituzionalisti per capire che  se si va a modificare l’assetto costituzionale per eliminare il bicameralismo perfetto va da sé che occorra specificare nel dettaglio quali poteri spettino alla Camera e quali al Senato. O no?

Quindi l’art. 70 di oggi è così:

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. 

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, puo’ disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

L’esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.

I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.

I Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati

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Quindi, dal momento che con la riforma,  Camera e Senato cessano per la maggior parte dei casi di avere un ruolo paritario si è reso necessario scrivere molte più righe per precisare cosa rimanga uguale (ad esempio la revisione della Costituzione) e cosa invece diventi di competenza esclusiva della Camera che – dal punto di vista formale – rimane l’unica a mantenere l’esercizio della funzione legislativa. L’articolo 70 della riforma Renzi-Boschi stabilisce inoltre i termini entro i quali il Senato può esaminare e proporre modifiche disegni di legge approvati alla Camera, perché se le leggi vengono approvate in via quasi esclusiva dalla Camera l’esame dei provvedimenti di legge rimane invece bicamerale. Il procedimento legislativo post-riforma dovrebbe funzionare così: la Camera approva un disegno di legge, se il Senato deciderà di esaminare e approvare proposte di modifica queste non verranno inserite nel testo ma verranno rinviate alla Camera che deciderà se approvarle o meno.

Detto questo, è chiaro che più si scrive, più si sbaglia e più, chi vuole cercare il ”pelo nell’uovo”,  trova anomalie e imperfezioni … quindi?

Quindi non ne usciremo mai! 🙁

Alla prossima

 

Elena