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CSM … Palamara … Politica …

Pensierino del mattino …

Visto che i miei nipotini stamattina dormono ancora sono riuscita a scrivere un pensiero sul casino che sta coinvolgendo Magistatura e politica italiana. Come se noialtri ne avessimo pochi di guai!

Ci si stupisce del fatto che nel CSM ci sia gente disposta a ‘’farsi corrompere’’ … ma di che stupirsi? Siamo forse in una ‘’fase di miglioramento’’? Siamo forse in una fase in cui vengono premiati i ‘’migliori’’? Oppure dove i ‘’furbetti’’ la fanno da padrone? 

Ma torniamo a quello che dovrebbe essere  la ‘’natura’’ del CSM.  E’ un  ‘’Organo costituzionale’’  oppure ha soltanto un ‘’Rilievo costituzionale’’ ? Eppure la Corte Costituzionale si è pronunciata e ha stabilito che a tutti gli effetti il CSM sia un ‘’Organo Costituzionale’’! 

Questo fatto crea qualche problemino alla ‘’politica’’ che non ama affatto che qualcuno competente ”metta il becco’’ nelle sue decisioni! 

Detesta in modo particolare che il CSM faccia proposte al ‘’Ministro della Giustizia’’ sulle materie di sua competenza! Come ad esempio dare pareri sui disegni di legge in qualsiasi modo attinenti all’organizzazione della giustizia …  che abbia il potere di pronunciarsi manifestando la propria opinione su qualsiasi vicenda possa interessare il funzionamento della giustizia.

E’ ovvio che alla ‘’politica’’ questo fatto dia fastidio all’ennesima potenza e quindi cerchi di asservire la magistratura cercando ‘’anelli deboli’’ e pilotando le nomine … 

Eppure tutti sappiamo che i tre poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario dovrebbero essere completamente ‘’autonomi’’, autorevoli e svincolati tra loro per permettere davvero un bilanciamento che possa garantire la democrazia.

Tutto questo avrebbe un senso ed un valore se le persone avessero dei ‘’valori’’ ma … visto e considerato che, tutti considerino ”normale” il fatto che Conte vada in giro per il mondo assieme a quel ‘’cane da guardia’’ che è Rocco Casalino, i  ‘’valori’’ si direbbe siano ‘’tanto cambiati’’ e, secondo la sottoscritta, in peggio! 

La ‘’democrazia’’ la meritano le persone ‘’evolute’’ e noi ci possiamo ormai considerare tali? 

Noialtri ai ‘’Padri Costituenti’’ non arriviamo nemmeno alle caviglie e … il ‘’Governo’’ che abbiamo ce lo siamo meritato! Il Governo attuale è l’espressione, nel bene e nel male,  del popolo che lo ha eletto!

Alla prossima.

Elena 

 

Ammirate il ”portavoce” del nostro Primo Ministro!

https://www.youtube.com/watch?v=bwN2B3O7GM4

Attilio Fontana e la salvaguardia della ‘’razza bianca’’ …

Il candidato del centro destra alla Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha espressamente detto di voler ‘’salvaguardare la razza bianca’’ e  per giustificarsi ha anche detto che tale termine è usato nella Costituzione.
La parola ‘’razza’’ nella Costituzione Italiana era stata messa dai padri costituenti, perchè all’epoca quella era la maniera ‘’sbagliata’’ in cui si classificavano gli esseri ‘’umani’’ – visto che all’epoca il DNA non si sapeva neppure cosa fosse.

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Comunque quella distinzione era stata messa proprio per evidenziare che tutte le razze/stirpi avrebbero dovuto essere considerata uguali.

Oggi ne capiamo bene il motivo no?
Il mondo usciva da una guerra caratterizzata dalla carneficina fatta da quel pazzo di Hitler nei confronti degli ebrei. Carneficina fatta per pure questioni ‘’economiche’’ ma coperta ipocritamente da questioni ‘’razziali’’!

Citiamo per memoria l’articolo della Costituzione:Art. 3 – comma 1 della Costituzione – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Quindi significa che, secondo la nostra illuminata Costituzione, pur con le conoscenze limitate di ‘’allora’’ dovevamo esser considerati tutti ‘’uguali’’! Questo era il ‘’concetto’’ dei padri costituenti all’epoca della stesura del documento e questo il concetto che deve rimanere oggi  e che bisogna esser capaci di ‘’leggere’’ in chiave moderna!

Oggi possiamo parlare di ‘’razze’’ solo per cani, gatti e cavalli e NON per noialtri!

Alla prossima
Elena

Perchè ci sono le regioni a Statuto Speciale?

Dunque vediamo un po’ di ricapitolare come sono andate le cose …
Prima di tutto bisogna ricordare che le Regioni Italiane, così come le conosciamo noi,  sono nate solo nel 1948.  Fino alla fine della seconda guerra mondiale l’Italia era una monarchia. Il nostro ”ultimo” re è stato Umberto II di Savoia, figlio di Vittorio Emanuele III, che, visti gli esiti della guerra, aveva abdicato in suo favore e, con la consorte, era emigrato in zone più calde e tranquille, per l’esattezza in Egitto!
Nel giugno del 1946 il popolo italiano fu chiamato al voto, donne comprese,  per un referendum il cui quesito era quello di scegliere tra: Monarchia e Repubblica.  Noi popolo, abbiamo scelto la Repubblica!
Nel 1948,  i Padri Costituenti misero ”mano” alla regolamentazione della nuova Repubblica , e diedero luce alla nostra bella Costituzione Italiana. In quell’occasione  divisero l’Italia in 20 regioni, che dipendevano per l’organizzazione, dallo Stato Centrale.
Non è che le abbiano inventate di ”sana pianta ‘ste regioni, durante la Monarchia infatti questi territori erano già suddivisi e venivano chiamati “circoscrizioni di decentramento statistico-amministrativo”.

L’intenzione dei padri costituenti era che questi territori avrebbero dovuto avere ”voce in capitolo” sulla gestione dei loro territorio.  Ecco quindi la decisione di far eleggere agli abitanti della regione un organismo chiamato ”Consiglio Regionale”. Non si poteva far tutto subito e quindi si decise di organizzare le elezioni dei consigli regionali l’anno dopo la nascita della Costituzione, e cioè nel 1949.
Invece, chissà come mai, ci hanno messo ”solo” 22 anni per prendere ‘sta decisione! La questione del decentramento del potere fu sollevata in modo ”pesante” dal Governo Moro.
Quindi nel 1970 i cittadini,  per la prima volta, andarono alle urne per eleggere i consigli regionali.  Con il senno di poi … magari sarebbe stato meglio non farlo … ma questo è un’altro discorso.
Non tutte le 20 regioni italiane sono uguali, non tutte hanno uno ”Statuto Ordinario”, alcune, cinque per l’esattezza,  hanno invece uno ”Statuto speciale”!
Perché? Ci sarà pure un motivo no?  Vediamo di capirci qualche cosa …
Dunque,  le regioni a Statuto Speciale sono: Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Valle D’Aosta, Friuli Venezia Giulia.

Autonomous_Regions_of_Italy.svgItalia

La prima in assoluto ad avere uno ”statuto speciale” fu la Sicilia. Il consiglio della Sicilia istituito nel 1947 non si chiama nemmeno Consiglio Regionale ma si chiama Assemblea Regionale Siciliana o meglio ancora: ”Parlamento Siciliano”, i suoi componenti hanno lo stesso rango dei deputati, e stipendi anche più alti.  La Sicilia aveva già ottenuto dallo stesso Re Umberto II un’autonomia speciale nel 1946. Come mai? Semplice! I Siciliani non amavano assolutamente il ”giogo” dei Savoia. Un ”movimento separatista” piuttosto aggressivo,  cercava di ottenere, anche con le armi,  l’indipendenza dell’isola.

Il problema siciliano divenne  una questione d’ordine pubblico talmente grande che fu ”risolta drasticamente” con l’invio dei carabinieri!  Il ricordo del quel brutto periodo nel Sud dell’Italia è ancora molto ”vivo”!  Calmate le acque con il ”pugno di ferro,  e considerata  la ”turbolenza” innata dei siciliani  a Roma fu presa la decisione di dar loro maggiore l’autonomia. Quindi  pur di tener la Sicilia sul territorio italiano si allentano le ”maglie del controllo statale” e si dette loro lo Statuto Speciale. Si trattò di un ricatto: ”O vi facciamo la guerra creando problemi all’infinito … oppure ci lasciate autonomi”.

Per quanto riguarda la Regione denominata ”Trentino Alto Adige”, gli abitanti parlavano in prevalenza il tedesco, una gran parte il ladino e una minoranza l’italiano. l’Austria rivendicava con insistenza la provincia di Bolzano. La popolazione era veramente più tedesca che italiana,  quindi, l’unico modo per tenerli  in Italia fu quella di dar loro maggiore autonomia nel 1948.

Nel 1949 sia la Sardegna che la Valle d’Aosta ottennero lo statuto speciale. In Val d’Aosta la popolazione parlava francese ed in francesi cercavano di metterle le mani sopra.  La popolazione, nonostante la lingua,  preferiva stare con l’Italia, inoltre gli americani non vedevano di buon occhio le mire espansionistiche francesi.  Quindi ecco che, per tenerli buoni e tranquilli pure ai valdostani fu data maggior autonomia.

In Sardegna il discorso dell’autonomia era stato più volte ripreso dai politici sardi verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi, per evitare una ”guerra” come quella con la Sicilia venne data loro maggiore autonomia.

Il Friuli Venezia Giulia, territorio al confine con l’allora Jugoslavia, era considerato un boccone interessante da parte del maresciallo Tito.  Per evitare di far entrare la Regione nel ”blocco comunista’  venne data loro l’autonomia nel 1963.

Oggi la situazione politica è molto cambiata, e molti recriminano che le Regioni a Statuto speciale abbiano vantaggi sproporzionati, rispetto alle altre.
Dobbiamo però ammettere che non tutte le Regioni usano nello stesso modo questo ”vantaggio”.
Guardiamo ad esempio il trentino Alto Adige. Negli anni ’60 erano poverissimi, i contadini andavano nelle caserme a chiedere gli avanzi delle mense per sfamare le loro famiglie, oggi sono una delle regioni più ricche d’Italia. Come mai?

Con le risorse che lo Statuto di Autonomia mette a disposizione del Trentino – e cioè circa i  9/10 del gettito fiscale prodotto dal territorio – la Provincia autonoma di Trento gestisce praticamente tutte le competenze e tutti i servizi che altrove vengono gestiti dallo Stato italiano. Guardate che cosa riescono a gestire da soli e in piena efficienza:

COMPETENZE ISTITUZIONALI
▪ affari finanziari, affari istituzionali;
▪ organizzazione, personale, sistemi informativi e di telecomunicazione;
▪ funzioni delegate dallo Stato in materia di sistemi di comunicazione;
▪ informazione e comunicazione;
▪ affari generali;
▪ espropriazioni per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
▪ riforma istituzionale;
▪ finanza locale;
▪ vigilanza e tutela sulle amministrazioni comunali, sui consorzi e sugli enti e istituti locali, ad eccezione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle aziende di promozione turistica;
▪ comprensori, compresa la vigilanza e la tutela;
▪ usi civici;
CULTURA
▪ tutela e promozione delle minoranze linguistiche;
▪ tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
▪ usi e costumi locali e istituzioni culturali, accademie, istituti e musei aventi carattere provinciale, biblioteche, ivi comprese le biblioteche scolastiche;
▪ manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali;
▪ toponomastica;
ISTRUZIONE, UNIVERSITA’, RICERCA
▪ Università ricerca scientifica, edilizia universitaria e assistenza universitaria nonchè le funzioni di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 590;
▪ addestramento e formazione professionale, ad esclusione di quanto riservato all’Assessore all’istruzione e sport;
▪ asili nido;
▪ scuola materna;
▪ edilizia scolastica, ad esclusione di quanto attribuito all’Assessore ai lavori pubblici, ambiente e trasporti;
▪ istruzione elementare e secondaria (media, classica; scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
▪ assistenza scolastica;
▪ formazione professionale di base;
SOCIETA’
▪ polizia locale e sicurezza urbana;
▪ emigrazione;
▪ coordinamento delle politiche a favore dei giovani;
▪ attività sportive e ricreative con relativi impianti e attrezzature;
▪ tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.
▪ vigilanza e sorveglianza sugli uffici del giudice di pace;
▪ iniziative per la promozione della pace;
▪ interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.
ECONOMIA, LAVORO, PRODUZIONE
▪ patrimonio e demanio;
▪ società controllate e partecipate;
▪ funzioni delegate in materia di Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
▪ politiche del lavoro;
▪ apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori;
▪ costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l’assistenza e l’orientamento dei lavoratori nel collocamento;
▪ costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
▪ competenza in materia di collocamento e avviamento al lavoro di cui al primo comma dell’art. 10 dello Statuto speciale, nonchè le funzioni delegate dallo Stato;
▪ competenze in materia di energia, anche relativamente agli articoli 12 e 13 dello Statuto speciale e al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come modificato e integrato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (comprese tutte le attività relative alla produzione, trasporto, distribuzione, importazione, esportazione, trasformazione, acquisto e vendita dell’energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, quindi anche mediante l’utilizzo delle acque pubbliche a mezzo di concessioni sia di grandi che di piccole derivazioni);
▪ coordinamento interventi Interporto e Autostrada del Brennero;
▪ programmazione;
▪ indirizzi di politica economica e coordinamento delle relative azioni, compresi i rapporti con Trentino sviluppo;
▪ coordinamento degli interventi e dei progetti attuativi delle politiche comunitarie e interventi per lo sviluppo locale;
▪ incremento della produzione industriale, ivi comprese le aree per il potenziamento industriale;
▪ miniere, cave e torbiere;
▪ artigianato;
▪ commercio (esclusi gli interventi per la promozione e la commercializzazione dei prodotti trentini a favore delle imprese singole e associate).
▪ agricoltura, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
▪ ordinamento delle minime proprietà colturali;
▪ alpicoltura;
▪ agriturismo;
▪ fiere e mercati;
▪ turismo e industria alberghiera, comprese le guide, i portatori alpini, i maestri di sci e le scuole di sci;
▪ acque minerali e termali;
▪ linee funiviarie e impianti a fune;
▪ vigilanza sulle aziende di promozione turistica;
▪ interventi per la promozione e la commercializzazione dei prodotti trentini a favore delle imprese singole e associate.
▪ edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extraprovinciale esercitano nella provincia con finanziamenti pubblici.
▪ interventi provinciali per lo sviluppo dell’economia cooperativa e funzioni delegate in materia di cooperazione e vigilanza sulle cooperative.
AMBIENTE, TERRITORIO, TRASPORTI, OPERE PUBBLICHE
▪ corpo forestale;
▪ caccia e pesca;
▪ funzioni delegate in materia di servizi antincendi;
▪ prevenzione rischi e protezione civile;
▪ interventi provinciali per il ripristino e valorizzazione ambientale;
▪ edilizia pubblica di competenza della Provincia;
▪ viabilità e relativo demanio;
▪ funzioni delegate dallo Stato in materia di viabilità;
▪ opere igienico-sanitarie e politiche per la gestione dei rifiuti;
▪ demanio idrico e polizia idraulica relativamente ai corsi d’acqua di tutte le categorie;
▪ opere idrauliche di tutte le categorie;
▪ opere di prevenzione e di pronto intervento per calamità pubbliche, relative ai bacini montani;
▪ utilizzazione delle acque pubbliche, ad esclusione dell’utilizzazione delle acque pubbliche a scopo idroelettrico;
▪ porti lacuali;
▪ tutela dell’ambiente;
▪ parchi per la protezione della flora e della fauna;
▪ gestione dei parchi naturali, compreso il Parco dello Stelvio
▪ urbanistica e piani regolatori;
▪ tutela del paesaggio;
▪ centri storici;
▪ libro fondiario e catasto;
▪ coordinamento progetto “Dolomiti patrimonio UNESCO”.
▪ foreste, ivi comprese le foreste demaniali;
▪ opere di prevenzione e di pronto intervento per calamità pubbliche di competenza dei servizi forestali;
TRASPORTI, VIABILITA’, GRANDI OPERE
▪ interventi di cui alla legge regionale 5 novembre 1968, n. 40
▪ trasporti di interesse provinciale, escluse le linee funiviarie e gli impianti a fune e compreso il piano della mobilità;
▪ funzioni delegate dallo Stato in materia di trasporti
SANITA’, ASSISTENZA
▪ igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera;
▪ case di riposo, ivi comprese le residenze sanitarie assistenziali (RSA);
▪ assistenza e beneficenza pubblica;
▪ vigilanza e tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
▪ funzioni delegate in materia di previdenza e assistenza integrativa;
▪ valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale;
▪ disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione;
RAPPORTI EUROPEI, SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE
▪ rapporti con l’Unione europea, cooperazione transfrontaliera e cooperazione interregionale;
▪ rapporti internazionali;
▪ attuazione della legislazione provinciale in materia di cooperazione allo sviluppo;
▪ interventi nel settore dell’immigrazione straniera extracomunitaria;

Mica briscole!

Ricapitolando,  le cinque Regioni a statuto speciale hanno da sempre goduto di notevole autonomia finanziaria. Tale autonomia deriva dal fatto che le Regioni e Province hanno la possibilità di istituire con leggi proprie dei tributi propri,  cosa che le Regioni ordinarie hanno ottenuto solo nel 2001, dopo la riforma del Titolo V.
Tutti sappiamo, che questa ”riforma”, fatta per rendere meno grande la differenza tra regioni ”Autonome” e quelle ”ordinarie”, e spinte dal ”federalismo leghista” ,  invece di ”risolvere” ha creato contenziosi infiniti tra Stato e Regioni.
Vedremo che cosa combineranno con la riforma attuale del Titolo V …

Quello che però ”salta all’occhio” è che le leggi, anche se uguali, come nel caso delle Regioni Autonome, abbiano risultati diversi a seconda di ”chi” le applica.
Non possiamo certo dire che il Trentino Alto Adige abbia oggi la stessa situazione economico-finanziaria della Sicilia no?

Alla prossima

Elena

http://www.regioni.it/dalleregioni/2014/11/05/approvati-dalla-giunta-regionale-finanziaria-e-bilancio-di-previsione-2015-373453/

Riforme alla ”cavolo” e … ”paladini” della Costituzione Italiana? mah …

Trovo un po’ triste tutta quella gente che grida contro le modifiche costituzionali senza spiegare … senza ”vedere” i problemi reali, ma ripetendo a pappagallo: ”Salviamo la costituzione dei Padri Fondatori”!

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Mi chiedo, a volte,  se tutti conoscono i nostri iter parlamentari.  Proviamo a fare l’esempio del ”bicameralismo perfetto”. Ci saremo accorti, dopo tanti anni, che questo è un sistema che porta a ”rallentare”, o no?

E’ un bene? E’ un male? Non voglio rispondere … ma faccio un esempio.

Deve passare una legge, quale che sia, quindi la si redige e, una volta pronta,  viene sottoposta diciamo alla Camera! La Camera l’approva … passa quindi al Senato, che non l’apprezza e che la cambia.

Attenzione, per cambiarla, bastano anche solo un paio di ”virgole” . Quindi, dopo esser stata modificata dal Senato,  ritorna alla Camera a cui non va più bene con le modifiche apportate,  e toglie le ”virgole”.  Ritorna al Senato che, rimette le virgole.

E così, di questo passo, si va avanti volendo,  per anni. Quindi, se non si vuol far passare una legge, come vedete il sistema è semplicissimo!  Era stato fatto apposta, visto che uscivamo dal fascismo! Era una sorta di ”protezione blindata” per far si che non si facessero delle ”schifezze”! Questo ”sistema” comunque somiglia ad un coltello con due lame. Siamo sicuri che eviti solo ”schifezze”?

In un mondo che viaggia alla ”velocità della luce” … possiamo permetterci il bicameralismo perfetto? Vedete un po’ voi.

La cosa importante sarebbe la ”legge elettorale”! Una legge elettorale ”decente” dovrebbe dare la possibilità ai cittadini di eleggere i propri rappresentanti e non solo il partito. L’Italicum lo fa? Fatevi una domanda e datevi una risposta!

La cosa che mi fa più innervosire è la palese dicotomia che c’è tra le ”finte battaglie” del M5S, che si vende come il ”paladino” della ”salvaguardia della Costituzione”,  mentre in realtà è quello che la vuole stravolgere più di tutti!

Vi renderete ben conto che i grillini  vogliono la ”democrazia diretta in rete””! Ma diretta da chi? Costoro vogliono referendum propositivi senza quorum. Facciamo finta che uno abbia 20 ”avatar” e che voti in rete con 20 nomi diversi … secondo voi ”chi” potrebbe controllare?

Secondo voi,  la Costituzione dei Padri Fondatori, prevedeva questa ”variazione” legata ad Internet? Vi pare quindi che costoro abbiano veramente a cuore la costituzione dei Padri Fondatori o che stiano cavalcando semplicemente a ”pancia” la disattenzione del ”vessato” popolo italico?

E’ facile gridare ”salviamo la Costituzione”? Ma salvarla per  sostituirla con la ”democrazia diretta in rete”? mah …

Sarebbe bene che, prima di riempirsi la bocca di frasi fatte e di slogan preparati dal centro studi dell’ortottero, si provasse a ragionare da soli.  Magari le cose potrebbero migliorare!

Capisco che la ”comunicazione mediatica” vada per la maggiore … ma proviamo a guardare la realtà direttamente, senza i filtri imposti dalle campagne elettorali dei partiti. Viceversa non ne ”usciremo mai”!

Ora per ”vedere e cercar di capire” la realtà in cui viviamo, abbiamo bisogno della ”conoscenza” dei problemi. Quanti di noi sono in grado di parlare con cognizione di causa delle riforme costituzionali? Pochi, direi pochissimi, me compresa, che sono il ”festival dei carciofi”!  Quindi che cosa ci offre la rete? Ci offre la possibilità di sentire ”campane diverse” e poi di trarre le nostre conclusioni.

Ecco qui una ”campana” che mi pare spieghi bene, e il titolo già la ”dice lunga”!

La “deforma” della Costituzione proprio non piace!

Qui sotto i nomi dei 56 costituzionalisti che hanno lanciato pochi giorni fa questo importante appello.

  • Francesco Amirante, magistrato;
  • Vittorio Angiolini, Università di Milano Statale;
  • Luca Antonini, Università di Padova;
  • Antonio Baldassarre, Università LUISS di Roma;
  • Sergio Bartole, Università di Trieste
  • Ernesto Bettinelli, Università di Pavia
  • Franco Bile, Magistrato
  • Paolo Caretti, Università di Firenze
  • Lorenza Carlassare, Università di Padova
  • Francesco Paolo Casavola, Università di Napoli Federico II
  • Enzo Cheli, Università di Firenze
  • Riccardo Chieppa, Magistrato
  • Cecilia Corsi, Università di Firenze
  • Antonio D’Andrea, Università di Brescia
  • Ugo De Siervo, Università di Firenze
  • Mario Dogliani, Università di Torino
  • Gianmaria Flick, Università LUISS di Roma
  • Franco Gallo, Università LUISS di Roma
  • Silvio Gambino, Università della Calabria
  • Mario Gorlani, Università di Brescia
  • Stefano Grassi, Università di Firenze
  • Enrico Grosso, Università di Torino
  • Riccardo Guastini, Università di Genova
  • Giovanni Guiglia, Università di Verona
  • Fulco Lanchester, Università di Roma La Sapienza
  • Sergio Lariccia, Università di Roma La Sapienza
  • Donatella Loprieno, Università della Calabria
  • Joerg Luther, Università Piemonte orientale
  • Paolo Maddalena, Magistrato
  • Maurizio Malo, Università di Padova
  • Andrea Manzella, Università LUISS di Roma
  • Luigi Mazzella, Avvocato dello Stato
  • Alessandro Mazzitelli, Università della Calabria
  • Stefano Merlini, Università di Firenze
  • Costantino Murgia, Università di Cagliari
  • Guido Neppi Modona, Università di Torino
  • Walter Nocito, Università della Calabria
  • Valerio Onida, Università di Milano Statale
  • Saulle Panizza, Università di Pisa
  • Maurizio Pedrazza Gorlero, Università di Verona
  • Barbara Pezzini, Università di Bergamo
  • Alfonso Quaranta, Magistrato
  • Saverio Regasto, Università di Brescia
  • Giancarlo Rolla, Università di Genova
  • Roberto Romboli, Università di Pisa
  • Claudio Rossano, Università di Roma La Sapienza
  • Fernando Santosuosso, Magistrato
  • Giovanni Tarli Barbieri, Università di Firenze
  • Roberto Toniatti, Università di Trento
  • Romano Vaccarella, Università di Roma La Sapienza
  • Filippo Vari, Università Europea di Roma
  • Luigi Ventura, Università di Catanzaro
  • Maria Paola Viviani Schlein, Università dell’Insubria
  • Roberto Zaccaria, Università di Firenze
  • Gustavo Zagrebelsky, Università di Torino

Ecco il loro Appello! 

Di fronte alla prospettiva che la legge costituzionale di riforma della Costituzione sia sottoposta a referendum nel prossimo autunno, i sopracitati, docenti, studiosi e studiose di diritto costituzionale, ritengono doveroso esprimere alcune valutazioni critiche. Non siamo fra coloro che indicano questa riforma come l’anticamera di uno stravolgimento totale dei principi della nostra Costituzione e di una sorta di nuovo autoritarismo. Siamo però preoccupati che un processo di riforma, pur originato da condivisibili intenti di miglioramento della funzionalità delle nostre istituzioni, si sia tradotto infine, per i contenuti ad esso dati e per le modalità del suo esame e della sua approvazione parlamentare, nonché della sua presentazione al pubblico in vista del voto popolare, in una potenziale fonte di nuove disfunzioni del sistema istituzionale e nell’appannamento di alcuni dei criteri portanti dell’impianto e dello spirito della Costituzione.

1. Siamo anzitutto preoccupati per il fatto che il testo della riforma – ascritto ad una iniziativa del Governo – si presenti ora come risultato raggiunto da una maggioranza (peraltro variabile e ondeggiante) prevalsa nel voto parlamentare («abbiamo i numeri») anziché come frutto di un consenso maturato fra le forze politiche; e che ora addirittura la sua approvazione referendaria sia presentata agli elettori come decisione determinante ai fini della permanenza o meno in carica di un Governo. La Costituzione, e così la sua riforma, sono e debbono essere patrimonio comune il più possibile condiviso, non espressione di un indirizzo di Governo e risultato del prevalere contingente di alcune forze politiche su altre. La Costituzione non è una legge qualsiasi, che persegue obiettivi politici contingenti, legittimamente voluti dalla maggioranza del momento, ma esprime le basi comuni della convivenza civile e politica. È indubbiamente un prodotto “politico”, ma non della politica contingente, basata sullo scontro senza quartiere fra maggioranza e opposizioni del momento. Ecco perché anche il modo in cui si giunge ad una riforma investe la stessa “credibilità” della Carta costituzionale e quindi la sua efficacia. Già nel 2001 la riforma del titolo V, approvata in Parlamento con una ristretta maggioranza, e pur avallata dal successivo referendum, è stato un errore da molte parti riconosciuto, e si è dimostrata più fonte di conflitti che di reale miglioramento delle istituzioni.

2. Nel merito, riteniamo che l’obiettivo, pur largamente condiviso e condivisibile, di un superamento del cosiddetto bicameralismo perfetto (al quale peraltro sarebbe improprio addebitare la causa principale delle disfunzioni osservate nel nostro sistema istituzionale), e dell’attribuzione alla sola Camera dei deputati del compito di dare o revocare la fiducia al Governo, sia stato perseguito in modo incoerente e sbagliato. Invece di dare vita ad una seconda Camera che sia reale espressione delle istituzioni regionali, dotata dei poteri necessari per realizzare un vero dialogo e confronto fra rappresentanza nazionale e rappresentanze regionali sui temi che le coinvolgono, si è configurato un Senato estremamente indebolito, privo delle funzioni essenziali per realizzare un vero regionalismo cooperativo: esso non avrebbe infatti poteri effettivi nell’approvazione di molte delle leggi più rilevanti per l’assetto regionalistico, né funzioni che ne facciano un valido strumento di concertazione fra Stato e Regioni. In esso non si esprimerebbero le Regioni in quanto tali, ma rappresentanze locali inevitabilmente articolate in base ad appartenenze politico-partitiche (alcuni consiglieri regionali eletti – con modalità rinviate peraltro in parte alla legge ordinaria – anche come senatori, che sommerebbero i due ruoli, e in Senato voterebbero ciascuno secondo scelte individuali). Ciò peraltro senza nemmeno riequilibrare dal punto di vista numerico le componenti del Parlamento in seduta comune, che è chiamato ad eleggere organi di garanzia come il Presidente della Repubblica e una parte dell’organo di governo della magistratura: così che queste delicate scelte rischierebbero di ricadere anch’esse nella sfera di influenza dominante del Governo attraverso il controllo della propria maggioranza, specie se il sistema di elezione della Camera fosse improntato (come lo è secondo la legge da poco approvata) a un forte effetto maggioritario.

3. Ulteriore effetto secondario negativo di questa riforma del bicameralismo appare la configurazione di una pluralità di procedimenti legislativi differenziati a seconda delle diverse modalità di intervento del nuovo Senato (leggi bicamerali, leggi monocamerali ma con possibilità di emendamenti da parte del Senato, differenziate a seconda che tali emendamenti possano essere respinti dalla Camera a maggioranza semplice o a maggioranza assoluta), con rischi di incertezze e conflitti.

4. L’assetto regionale della Repubblica uscirebbe da questa riforma fortemente indebolito attraverso un riparto di competenze che alle Regioni toglierebbe quasi ogni spazio di competenza legislativa, facendone organismi privi di reale autonomia, e senza garantire adeguatamente i loro poteri e le loro responsabilità anche sul piano finanziario e fiscale (mentre si lascia intatto l’ordinamento delle sole Regioni speciali). Il dichiarato intento di ridurre il contenzioso fra Stato e Regioni viene contraddetto perché non si è preso atto che le radici del contenzioso medesimo non si trovano nei criteri di ripartizione delle competenze per materia – che non possono mai essere separate con un taglio netto – ma piuttosto nella mancanza di una coerente legislazione statale di attuazione: senza dire che il progetto da un lato pretende di eliminare le competenze concorrenti, dall’altro definisce in molte materie una competenza «esclusiva» dello Stato riferita però, ambiguamente, alle sole «disposizioni generali e comuni». Si è rinunciato a costruire strumenti efficienti di cooperazione fra centro e periferia. Invece di limitarsi a correggere alcuni specifici errori della riforma del 2001, promuovendone una migliore attuazione, il nuovo progetto tende sostanzialmente, a soli quindici anni di distanza, a rovesciarne l’impostazione, assumendo obiettivi non solo diversi ma opposti a quelli allora perseguiti di rafforzamento del sistema delle autonomie.

5. Il progetto è mosso anche dal dichiarato intento (espresso addirittura nel titolo della legge) di contenere i costi di funzionamento delle istituzioni. Ma il buon funzionamento delle istituzioni non è prima di tutto un problema di costi legati al numero di persone investite di cariche pubbliche (costi sui quali invece è giusto intervenire, come solo in parte si è fatto finora, attraverso la legislazione ordinaria), bensì di equilibrio fra organi diversi, e di potenziamento, non di indebolimento, delle rappresentanze elettive. Limitare il numero di senatori a meno di un sesto di quello dei deputati; sopprimere tutte le Province, anche nelle Regioni più grandi, e costruire le Città metropolitane come enti eletti in secondo grado, anziché rivedere e razionalizzare le dimensioni territoriali di tutti gli enti in cui si articola la Repubblica; non prevedere i modi in cui garantire sedi di necessario confronto fra istituzioni politiche e rappresentanze sociali dopo la soppressione del Cnel: questi non sono modi adeguati per garantire la ricchezza e la vitalità del tessuto democratico del paese, e sembrano invece un modo per strizzare l’occhio alle posizioni tese a sfiduciare le forme della politica intesa come luogo di partecipazione dei cittadini all’esercizio dei poteri.

6. Sarebbe ingiusto disconoscere che nel progetto vi siano anche previsioni normative che meritano di essere guardate con favore: tali la restrizione del potere del Governo di adottare decreti legge, e la contestuale previsione di tempi certi per il voto della Camera sui progetti del Governo che ne caratterizzano l’indirizzo politico; la previsione (che peraltro in alcuni di noi suscita perplessità) della possibilità di sottoporre in via preventiva alla Corte costituzionale le leggi elettorali, così che non si rischi di andare a votare (come è successo nel 2008 e nel 2013) sulla base di una legge incostituzionale; la promessa di una nuova legge costituzionale (rinviata peraltro ad un indeterminato futuro) che preveda referendum propositivi e di indirizzo e altre forme di consultazione popolare.

7. Tuttavia questi aspetti positivi non sono tali da compensare gli aspetti critici di cui si è detto. Inoltre, se il referendum fosse indetto – come oggi si prevede – su un unico quesito, di approvazione o no dell’intera riforma, l’elettore sarebbe costretto ad un voto unico, su un testo non omogeneo, facendo prevalere, in un senso o nell’altro, ragioni “politiche” estranee al merito della legge. Diversamente avverrebbe se si desse la possibilità di votare separatamente sui singoli grandi temi in esso affrontati (così come se si fosse scomposta la Riforma in più progetti, approvati dal Parlamento separatamente).

Per tutti i motivi esposti, pur essendo noi convinti dell’opportunità di interventi riformatori che investano l’attuale bicameralismo e i rapporti fra Stato e Regioni, l’orientamento che esprimiamo è contrario, nel merito, a questo testo di riforma.

Aprile 2016

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Direi che il nostro Governo non possa esimersi dal tener conto di che cosa dicono questi Signori. Soprattutto, questi Signori,  non possono esser liquidati con un: ”Son solo dei professoroni”! Diciamo piuttosto che questi Signori, hanno gli strumenti per ”vedere un po’ più lontano” di quanto siamo in grado di vedere, noialtri, ”massa italica” … e purtroppo … pare anche i nostri governanti che sono tutti presi dall’entusiasmo di fare delle riforme. Riforme assolutamente necessarie … ma cribbio facciamole come si deve!

Alla prossima

 

Elena

 

 

 

 

 

Alla prossima

 

Elena