Pensioni: tutto quello che avremmo voluto sapere ma che non abbiamo mai osato chiedere …

In base alle riforme fatte ecco la situazione:

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1. Pensioni/I contributi – I contributi sono versati dal datore di lavoro, il quale opera come sostituto di imposta, trattenendone una parte a carico del lavoratore. Servono a finanziare la previdenza pubblica. Nel sistema retributivo i contributi versati oggi sono utilizzati per pagare le prestazioni di coloro i quali sono andati in pensione negli anni passati. Nel sistema contributivo, i contributi versati durante tutta la vita lavorativa sono la base di calcolo della prestazione pensionistica futura del lavoratore.

2. Pensioni/La reversibilità – Spetta agli eredi del lavoratore deceduto. È di reversibilità se il soggetto era già pensionato, altrimenti si chiama pensione indiretta. Sono sufficienti cinque anni di contributi di cui tre nell’ultimo quinquennio. Hanno diritto alla pensione il coniuge superstite, il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile, i figli minorenni o inabili, studenti o universitari a carico del deceduto alla data di morte. In casi particolari può essere esteso ad altri soggetti e in ogni caso la pensione non può superare il 100 percento spettante al defunto.

3. Pensioni/La pensione di vecchiaia – È la prestazione che si consegue al raggiungimento dell’età prevista tempo per tempo, con almeno venti anni di contributi. I requisiti sono differenziati tra uomo e donna. In particolare fino al 2017 ci sarà differenza di età per le lavoratrici del pubblico impiego, quelle del settore privato dipendenti e le autonome. Dal 2018 tutti i requisiti anagrafici saranno allineati e sono stimati in almeno 66 anni 7 mesi di età. Sono sufficienti anche solo quindici anni di contributi a condizione che si collochino tutti entro il 31 dicembre 1992.

4. Pensioni/La pensione anticipata – È quelle prestazione che si consegue indipendentemente dall’età anagrafica al raggiungimento dei requisiti contributivi previsti tempo per tempo. Per il 2015, le lavoratrici accedono con 41 anni 6 mesi di contributi mentre gli uomini con 42 anni 6 mesi. Dal 2016 i requisiti cresceranno di 4 mesi a causa dall’aumento della speranza di vita registrato dall’Istat. Fino a tutto il 2017 non operano più le penalità previste per quei lavoratori che accedono alla pensione ad età inferiore a 62 anni.

5. Pensioni/La pensione contributiva – Ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 è applicabile il sistema di calcolo contributivo. La prestazione è correlata all’importo dei versamenti effettuati nonché all’andamento dell’economia del Paese considerato che la rivalutazione avviene in funzione del prodotto interno lordo. È possibile accedere alla pensione anche con anzianità contributive inferiori a venti anni ma in tal caso occorrerà attendere il compimento del 70esimo anno di età e possedere almeno cinque anni di contribuzione effettiva.

6. Pensioni/La pensione anticipata contributiva – Ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 è consentito di accedere alla pensione anticipata al compimento di 63 anni 3 mesi di età con almeno venti anni di contribuzione effettiva (esclusi quindi i periodi figurativi). In tal caso l’importo non potrà essere inferiore a 1.255,86 pari a 2,8 l’importo dell’assegno sociale. L’uscita dal mondo del lavoro risulta anticipata di almeno tre anni rispetto alla pensione di vecchiaia ordinaria.

7. Pensioni/Ricongiunzione – Consente di riunire i contributi accreditati in diverse gestioni previdenziali al fine di incrementare l’importo della pensione che sarà pagata presso la gestione nella quale verranno accentrati tutti i contributi. Solitamente l’operazione è onerosa e il costo varia in funzione della retribuzione goduta, dell’anzianità contributiva complessivamente posseduta e del sistema di calcolo applicabile. Può consentire al lavoratore di uscire anticipatamente dal mondo del lavoro.

8. Pensioni/Il cumulo contributivo – Consente di utilizzare contributi accreditati in diverse gestioni previdenziali senza ricorrere alla ricongiunzione. Tuttavia la pensione sarà pagata solo al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. Inoltre il lavoratore non deve aver raggiunto il requisito contributivo minimo previsto per la liquidazione di una autonoma prestazione a carico di nessuna delle gestioni. Non è cumulabile la contribuzione accreditata presso le Casse dei libero professionisti.

9. Pensioni/La totalizzazione – È simile al cumulo e il lavoratore può anche aver perfezionato un diritto autonomo in una delle gestioni interessate. In tal caso, anziché applicare le regole del sistema contributivo puro – tipico della totalizzazione – il pro quota di pensione sarà calcolato con le regole vigenti della gestione dove risulta acquisito il diritto. Si totalizza con 40 anni 3 mesi di contributi oppure con 65 anni 3 mesi di età, oltre la finestra mobile.

10. Pensioni/Il riscatto – Consente di valorizzare dei periodi contributivi che altrimenti non sarebbero utili ai fini del diritto e della misura della pensione. Solitamente è un istituto utilizzato per coprire il periodo di studio e l’onere è determinato in funzione dell’età del lavoratore, dell’anzianità contributiva e della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto. L’onere può essere dilazionato fino a 120 rate.

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Finalmente!  Ho capito che la pensione la daranno anche a me!  Anche se, con gli ”allineamenti” dal 2016 in poi … vigliacco se sono riuscita a capire ”quando” !

Alla prossima

 

Elena

 

 

Tratto da: Sole24ore

Pensioni: tutto quello che avremmo voluto sapere ma che non abbiamo mai osato chiedere …ultima modifica: 2015-02-23T08:25:54+01:00da elenasaita
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