… ovvero la strategia del minimalismo e del rinvio … cito un articolo del Sole24ore:
Il 13 luglio il Governo ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO-LEGGE n. 87 noto come Decreto Dignità; dopo una lunga attesa è arrivata quindi la “bollinatura” della Ragioneria generale dello Stato e la firma del Presidente della Repubblica Mattarella. Rispetto al testo che era stato fatto circolare subito dopo il CdM del 2 luglio c’è ancora qualche novità, salta ad esempio il vincolo della causale dei contratti a termine per gli stagionali.
Il Decreto Dignità prende quindi forma e deve il suo carattere di urgenza e necessità, dovuto per i decreti-legge, alle “misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” contenute nel testo. Vediamo in breve quali sono le novità sul lavoro contenute nel testo, che entra in vigore il 14 luglio 2018 ovvero il giorno dopo la la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che dovrà ora essere convertito in legge dal parlamento entro 60 giorni.
Si prevedono comunque ulteriori modifiche in fase di conversione, sia la Lega che il M5S hanno già aperto ad una reintroduzione, seppur in alcuni settori ben delimitati, dei voucher; gli stessi abrogati in tutta fretta lo scorso anno per scongiurare il referendum della CGIL. Saranno molto probabilmente introdotti inoltre nuovi sgravi contributivi per le assunzioni o le stabilizzazioni a tempo indeterminato.
Decreto Legge Dignità, novità sul contratto a termine
Il Dl dignità prevede al Titolo 1 le “Misure per il contrasto al precariato”. L’articolo 1 apporta quindi modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Si parte quindi dalla modifica Jobs Act per i contratti a termine (D. lgs 81/2015).
In sostanza quindi il nuovo contratto a termine avrà le seguenti caratteristiche:
Il primo contratto potrà avere una durata massima di 12 mesi se stipulato senza causale (ovvero la motivazione tecnica che induce a stipulare un rapporto a termine); il primo contratto potrà essere stipulato con un tetto massimo di 24 mesi se viene prevista da subito la causale.
Dopo i primi 12 mesi “acausali”, si potrà rinnovare il contratto per un massimo di altri 12 mesi, ma con l’obbligo di indicare la causale.
Il numero delle proroghe possibili nei contratti a termine diminuisce da 5 a 4 fermo restando la durata massima di 24 mesi, come descritto sopra; alla sesta proroga il contratto si intende a tempo indeterminato.
Le cause del contratto a termine possono essere le seguenti:
- temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze
- sostitutive;
- connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
- relative alle attività stagionali (art. 21, comma 2) e a picchi di attività.
I contratti rinnovati avranno un costo contributivo dello 0,5% in più rispetto all’1,4% già previsto per i contratti a tempo determinato.
Il contratto a termine potrà essere impugnato entro 180 giorni (in precedenza il limite era di 120 giorni).
Contratto a tempo determinato lavoratori stagionali: novità rispetto al testo pubblicato in precedenza riguarda i lavoratori stagionali; gli stessi potranno essere rinnovati o prorogati anche senza causale. All’articolo 1, al punto in cui si parla di proroghe e rinnovi è stata aggiunta la frase:
I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.
Contratto a tempo determinato nel Pubblico Impiego: nel testo ufficiale trova spazio anche una necessaria precisazione: le regole appena enunciate sui contratti a termine non sia applicano alla pubblica amministrazione. Per il pubblico impiego si continua a seguire quindi la vecchia normativa in materia.
Fase transitoria. il Dl Dignità disciplina anche la fase di transizione, infatti prevede che le disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato nuovi, ovvero sottoscritti dopo l’entrata in vigore del Decreto-Legge; la nuova disciplina si applica anche in caso di rinnovo a tempo determinato di contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
Dl Dignità, somministrazione lavoro: ccongiurata l’abrogazione dello staff leasing, ossia del contratto di somministrazione a tempo indeterminato. Al contratto di somministrazione a tempo determinato si applicano le stesse norme specificate sopra per il contratto a termine.
Decreto Dignità, licenziamenti: stretta anche sui licenziamenti nei contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti (D. lgs 23/2015). Se il licenziamento non è per:
- giustificato motivo oggettivo,
- o per giustificato motivo soggettivo,
- o giusta causa
l’indennità spettante al lavoratore, sale da un minimo di 6 (prima era 4) ad un massimo di 36 mensilità (in precedenza 24). Si tratta di una indennità non soggetta a contribuzione calcolata sull’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Delocalizzazione: le altre misure contenute nel decreto legge dignità riguardano, la delocalizzazione delle attività produttive dopo aver fruito di incentivi pubblici.
L’Articolo 4 comma 1 prevede:
le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso ovvero un’attività analoga o una loro parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione Europea entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata.
L’impresa beneficiaria di aiuti di Stato che delocalizza dovrà inoltre pagare delle sanzioni pecuniarie pari ad un importo da 2 a 4 volte quello del beneficio fruito.
Semplificazione fiscale: in tema di semplificazione il decreto dignità introduce:
- misure di revisione del redditometro,
- rinvio della scadenza per l’invio dei dati dello spesometro (i dati di fatturazione relativi al terzo trimestre del 2018 slittano a 28 febbraio 2019);
- abolizione dello split payment per i professionisti
Ludopatia: il dl Dignità introduce infine norme di contrasto alla ludopatia. E’ previsto infatti il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro. Si fa esclusione dei giochi con estrazione differita a lungo termine, come ad esempio la lotteria Italia.
Veramente la campagna elettorale l’avevano fatta contro l’art. 18 … lo vedete reintrodotto da qualche parte? Il precariato lo volevano abolire invece è stato leggermente ’’rivisitato’’. Tutti ‘’palliativi’’ poco coraggiosi che non risolveranno una cippa. Come al solito tanto ‘’fumo e poco arrosto’’! Ma si sa promettere è facile ‘’fare i conti con la realtà’’’ un pò meno. E comunque l’importante è che il decreto si chiami ‘’Decreto Dignità’’ che suona bene e fa fare bella figura. Il nome deve esser stato un ‘’parto’’ della Divisione Marketing della Casaleggio&Associati. Ma … che cosa ci sia poi effettivamente scritto dentro a ‘sto decreto pensate forse sia importante? Ma va là … i loro elettori hanno ‘’fiducia’’ a prescindere!
Intanto le cose serie tipo Ilva e Tav le hanno bloccate! La tattica è quella di ‘’temporeggiare’’ … cercando di salvare soprattutto il ‘’consenso’’. Possono rischiare forse il consenso di chi vorrebbe al posto dell’Ilva una stazione turistica bonificata in quattro e quattr’otto? No di certo! Possono forse rischiare l’enorme bacino elettorale assicurato loro dei No Tav? Ma figurati … intanto l’Italia aspetta …
Alla prossima
Elena
Qui, se volete divertirvi il testo integrale pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio 2018 : https://www.lavoroediritti.com/wp-content/files/DECRETO-LEGGE_12_luglio_2018_n._87.pdf