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No alla violenza sulle donne … si ai diritti degli esseri umani in toto!

Oggi, 25 novembre, è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne; è una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999.
L’Assemblea generale delle Nazioni Unite l’ha designato come data della ricorrenza e ha invitato i governi, le organizzazioni internazionali e le Ong ad organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica in quel giorno.

Finchè morte non ci separi …

Insomma … nel 1999 realizzano che le donne sono picchiate e massacrate, soprattutto in famiglia, e decidono finalmente di sensibilizzare, soprattutto i maschi, a non farlo più. Con risultati scarsini direi, visto che in Italia nel solo 2018,  sono già più di 120 le donne uccise dai propri ”compagni” di vita.

I ‘’buoni propositi’’ ci sono … si cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica ma … vi sembra forse che i ‘’dritti’’ vengano rispettati? E questo non solo per quanto riguarda il matrattamento delle ‘’donne’’ ma per tutti gli essere umani nel mondo.

Non so perché ma mi viene in mente la Dichiarazione Universale dei Diritti del’’Uomo. Era il lontano 10 dicembre del 1948 quando a Parigi, le Nazioni Unite promossero la Dichiarazione universale dei diritti umani. Un documento che, con i suoi trenta articoli, doveva avere applicazione in tutti gli Stati membri. Un documento il cui scopo è rendere il mondo un posto migliore in cui vivere. Per tutti quanti ‘’indistintamente’’ …

Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un’effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1 Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2 Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1 Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2 Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
1 Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2 Questo diritto non potrà essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1 Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2 Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1 Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.
2 Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3 La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1 Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2 Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1 Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2 Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione.
Articolo 21
1 Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2 Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3 La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
1 Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2 Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3 Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4 Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1 Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2 La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
1 Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2 L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3 I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1 Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2 Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1 Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2 Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3 Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

Vi sembra che siano tutti pienamente adottati nel mondo? Fatevi una domanda e datevi una risposta …

Alla prossima

Elena

Esercitazioni aerei anti incendio …

Stamattina sono andata a ritirare un paio di pantaloni di mio marito in tintoria, ma era chiuso!
Il lunedì apre il pomeriggio, vigliacco se me lo ricordo!
A quel punto ho pensato di proseguire la passeggiata sino alla spiaggia della Galiote.
Una volta arrivata, il rombare di potenti motori mi ha fatto alzare gli occhi al cielo ed ecco tre bombardieri antincendio in esercitazione!
Cribbio che lavoro pericoloso fanno questi piloti.

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Li vedo anche troppo spesso d’estate questi aerei, riconoscibili dal colore gialloarancione, far la spola tra la baia di Frejus ed un qualche incendio da qualche parte.
Quando li vedo arrivare, ho la stessa sensazione di malessere che provo quando passano le autoambulanze.
Questi aerei si abbassano sull’acqua fino a sfiorarne la superficie,  in tal modo caricano i serbatoi e poi su di nuovo in cielo a raggiungere il fuoco e scaricare l’acqua a sull’incendio. Noi, sulla spiaggia, li si guarda con apprensione e si fa il tifo per loro.

Gli incendi sono sempre pericolosi, ma lo sono ancora di più se c’è vento, e purtroppo se c’è vento, anche il mare è più agitato.
I piloti quindi devono decidere, in frazioni di secondi, se è il caso o meno di abbassarsi e riempire i serbatoi, rischiando di non riuscire più ad alzarsi a causa del mare agitato.
Se il mare è troppo agitato ripiegano sui laghi dove l’acqua più tranquilla, ma i laghi hanno il grande difetto di esser più piccoli, quindi il decollo è ancora più difficile.

Non ho idea di quanto guadagnino questi piloti, ma sono sicura che guadagnino molto ma molto meno di certi amministratori delegati di banche, che tutto sommato, non rischiano proprio nulla.
Anzi, spesso questi AD, nonostante lavorino in banche con perdite incredibili, continuano a portarsi a casa stipendi da un milione di euro l’anno, e la cosa più pericolosa che fanno è quella di non inciamparsi mentre scendono dalle auto blu!

Alla prossima
Elena
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L’aereo Bombardiere 415 è l’aereo usato in tutto il mondo contro la lotta agli incendi. La sua ala alta è espressamente studiata per permettergli di caricare acqua direttamente da laghi, mare e fiumi.
Gli sono sufficienti 12 secondi per caricare, volando a tutta velocità sulla superficie dell’acqua, più di 6.000 litri, il che gli permette di scaricare più volte l’acqua caricata sull’incendio senza dover tornare alla base.