Dunque vediamo un po’ di ricapitolare come sono andate le cose …
Prima di tutto bisogna ricordare che le Regioni Italiane, così come le conosciamo noi, sono nate solo nel 1948. Fino alla fine della seconda guerra mondiale l’Italia era una monarchia. Il nostro ”ultimo” re è stato Umberto II di Savoia, figlio di Vittorio Emanuele III, che, visti gli esiti della guerra, aveva abdicato in suo favore e, con la consorte, era emigrato in zone più calde e tranquille, per l’esattezza in Egitto!
Nel giugno del 1946 il popolo italiano fu chiamato al voto, donne comprese, per un referendum il cui quesito era quello di scegliere tra: Monarchia e Repubblica. Noi popolo, abbiamo scelto la Repubblica!
Nel 1948, i Padri Costituenti misero ”mano” alla regolamentazione della nuova Repubblica , e diedero luce alla nostra bella Costituzione Italiana. In quell’occasione divisero l’Italia in 20 regioni, che dipendevano per l’organizzazione, dallo Stato Centrale.
Non è che le abbiano inventate di ”sana pianta ‘ste regioni, durante la Monarchia infatti questi territori erano già suddivisi e venivano chiamati “circoscrizioni di decentramento statistico-amministrativo”.
L’intenzione dei padri costituenti era che questi territori avrebbero dovuto avere ”voce in capitolo” sulla gestione dei loro territorio. Ecco quindi la decisione di far eleggere agli abitanti della regione un organismo chiamato ”Consiglio Regionale”. Non si poteva far tutto subito e quindi si decise di organizzare le elezioni dei consigli regionali l’anno dopo la nascita della Costituzione, e cioè nel 1949.
Invece, chissà come mai, ci hanno messo ”solo” 22 anni per prendere ‘sta decisione! La questione del decentramento del potere fu sollevata in modo ”pesante” dal Governo Moro.
Quindi nel 1970 i cittadini, per la prima volta, andarono alle urne per eleggere i consigli regionali. Con il senno di poi … magari sarebbe stato meglio non farlo … ma questo è un’altro discorso.
Non tutte le 20 regioni italiane sono uguali, non tutte hanno uno ”Statuto Ordinario”, alcune, cinque per l’esattezza, hanno invece uno ”Statuto speciale”!
Perché? Ci sarà pure un motivo no? Vediamo di capirci qualche cosa …
Dunque, le regioni a Statuto Speciale sono: Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Valle D’Aosta, Friuli Venezia Giulia.
La prima in assoluto ad avere uno ”statuto speciale” fu la Sicilia. Il consiglio della Sicilia istituito nel 1947 non si chiama nemmeno Consiglio Regionale ma si chiama Assemblea Regionale Siciliana o meglio ancora: ”Parlamento Siciliano”, i suoi componenti hanno lo stesso rango dei deputati, e stipendi anche più alti. La Sicilia aveva già ottenuto dallo stesso Re Umberto II un’autonomia speciale nel 1946. Come mai? Semplice! I Siciliani non amavano assolutamente il ”giogo” dei Savoia. Un ”movimento separatista” piuttosto aggressivo, cercava di ottenere, anche con le armi, l’indipendenza dell’isola.
Il problema siciliano divenne una questione d’ordine pubblico talmente grande che fu ”risolta drasticamente” con l’invio dei carabinieri! Il ricordo del quel brutto periodo nel Sud dell’Italia è ancora molto ”vivo”! Calmate le acque con il ”pugno di ferro, e considerata la ”turbolenza” innata dei siciliani a Roma fu presa la decisione di dar loro maggiore l’autonomia. Quindi pur di tener la Sicilia sul territorio italiano si allentano le ”maglie del controllo statale” e si dette loro lo Statuto Speciale. Si trattò di un ricatto: ”O vi facciamo la guerra creando problemi all’infinito … oppure ci lasciate autonomi”.
Per quanto riguarda la Regione denominata ”Trentino Alto Adige”, gli abitanti parlavano in prevalenza il tedesco, una gran parte il ladino e una minoranza l’italiano. l’Austria rivendicava con insistenza la provincia di Bolzano. La popolazione era veramente più tedesca che italiana, quindi, l’unico modo per tenerli in Italia fu quella di dar loro maggiore autonomia nel 1948.
Nel 1949 sia la Sardegna che la Valle d’Aosta ottennero lo statuto speciale. In Val d’Aosta la popolazione parlava francese ed in francesi cercavano di metterle le mani sopra. La popolazione, nonostante la lingua, preferiva stare con l’Italia, inoltre gli americani non vedevano di buon occhio le mire espansionistiche francesi. Quindi ecco che, per tenerli buoni e tranquilli pure ai valdostani fu data maggior autonomia.
In Sardegna il discorso dell’autonomia era stato più volte ripreso dai politici sardi verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi, per evitare una ”guerra” come quella con la Sicilia venne data loro maggiore autonomia.
Il Friuli Venezia Giulia, territorio al confine con l’allora Jugoslavia, era considerato un boccone interessante da parte del maresciallo Tito. Per evitare di far entrare la Regione nel ”blocco comunista’ venne data loro l’autonomia nel 1963.
Oggi la situazione politica è molto cambiata, e molti recriminano che le Regioni a Statuto speciale abbiano vantaggi sproporzionati, rispetto alle altre.
Dobbiamo però ammettere che non tutte le Regioni usano nello stesso modo questo ”vantaggio”.
Guardiamo ad esempio il trentino Alto Adige. Negli anni ’60 erano poverissimi, i contadini andavano nelle caserme a chiedere gli avanzi delle mense per sfamare le loro famiglie, oggi sono una delle regioni più ricche d’Italia. Come mai?
Con le risorse che lo Statuto di Autonomia mette a disposizione del Trentino – e cioè circa i 9/10 del gettito fiscale prodotto dal territorio – la Provincia autonoma di Trento gestisce praticamente tutte le competenze e tutti i servizi che altrove vengono gestiti dallo Stato italiano. Guardate che cosa riescono a gestire da soli e in piena efficienza:
COMPETENZE ISTITUZIONALI
▪ affari finanziari, affari istituzionali;
▪ organizzazione, personale, sistemi informativi e di telecomunicazione;
▪ funzioni delegate dallo Stato in materia di sistemi di comunicazione;
▪ informazione e comunicazione;
▪ affari generali;
▪ espropriazioni per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
▪ riforma istituzionale;
▪ finanza locale;
▪ vigilanza e tutela sulle amministrazioni comunali, sui consorzi e sugli enti e istituti locali, ad eccezione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle aziende di promozione turistica;
▪ comprensori, compresa la vigilanza e la tutela;
▪ usi civici;
CULTURA
▪ tutela e promozione delle minoranze linguistiche;
▪ tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
▪ usi e costumi locali e istituzioni culturali, accademie, istituti e musei aventi carattere provinciale, biblioteche, ivi comprese le biblioteche scolastiche;
▪ manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali;
▪ toponomastica;
ISTRUZIONE, UNIVERSITA’, RICERCA
▪ Università ricerca scientifica, edilizia universitaria e assistenza universitaria nonchè le funzioni di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 590;
▪ addestramento e formazione professionale, ad esclusione di quanto riservato all’Assessore all’istruzione e sport;
▪ asili nido;
▪ scuola materna;
▪ edilizia scolastica, ad esclusione di quanto attribuito all’Assessore ai lavori pubblici, ambiente e trasporti;
▪ istruzione elementare e secondaria (media, classica; scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
▪ assistenza scolastica;
▪ formazione professionale di base;
SOCIETA’
▪ polizia locale e sicurezza urbana;
▪ emigrazione;
▪ coordinamento delle politiche a favore dei giovani;
▪ attività sportive e ricreative con relativi impianti e attrezzature;
▪ tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.
▪ vigilanza e sorveglianza sugli uffici del giudice di pace;
▪ iniziative per la promozione della pace;
▪ interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.
ECONOMIA, LAVORO, PRODUZIONE
▪ patrimonio e demanio;
▪ società controllate e partecipate;
▪ funzioni delegate in materia di Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
▪ politiche del lavoro;
▪ apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori;
▪ costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l’assistenza e l’orientamento dei lavoratori nel collocamento;
▪ costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
▪ competenza in materia di collocamento e avviamento al lavoro di cui al primo comma dell’art. 10 dello Statuto speciale, nonchè le funzioni delegate dallo Stato;
▪ competenze in materia di energia, anche relativamente agli articoli 12 e 13 dello Statuto speciale e al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come modificato e integrato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (comprese tutte le attività relative alla produzione, trasporto, distribuzione, importazione, esportazione, trasformazione, acquisto e vendita dell’energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, quindi anche mediante l’utilizzo delle acque pubbliche a mezzo di concessioni sia di grandi che di piccole derivazioni);
▪ coordinamento interventi Interporto e Autostrada del Brennero;
▪ programmazione;
▪ indirizzi di politica economica e coordinamento delle relative azioni, compresi i rapporti con Trentino sviluppo;
▪ coordinamento degli interventi e dei progetti attuativi delle politiche comunitarie e interventi per lo sviluppo locale;
▪ incremento della produzione industriale, ivi comprese le aree per il potenziamento industriale;
▪ miniere, cave e torbiere;
▪ artigianato;
▪ commercio (esclusi gli interventi per la promozione e la commercializzazione dei prodotti trentini a favore delle imprese singole e associate).
▪ agricoltura, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
▪ ordinamento delle minime proprietà colturali;
▪ alpicoltura;
▪ agriturismo;
▪ fiere e mercati;
▪ turismo e industria alberghiera, comprese le guide, i portatori alpini, i maestri di sci e le scuole di sci;
▪ acque minerali e termali;
▪ linee funiviarie e impianti a fune;
▪ vigilanza sulle aziende di promozione turistica;
▪ interventi per la promozione e la commercializzazione dei prodotti trentini a favore delle imprese singole e associate.
▪ edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extraprovinciale esercitano nella provincia con finanziamenti pubblici.
▪ interventi provinciali per lo sviluppo dell’economia cooperativa e funzioni delegate in materia di cooperazione e vigilanza sulle cooperative.
AMBIENTE, TERRITORIO, TRASPORTI, OPERE PUBBLICHE
▪ corpo forestale;
▪ caccia e pesca;
▪ funzioni delegate in materia di servizi antincendi;
▪ prevenzione rischi e protezione civile;
▪ interventi provinciali per il ripristino e valorizzazione ambientale;
▪ edilizia pubblica di competenza della Provincia;
▪ viabilità e relativo demanio;
▪ funzioni delegate dallo Stato in materia di viabilità;
▪ opere igienico-sanitarie e politiche per la gestione dei rifiuti;
▪ demanio idrico e polizia idraulica relativamente ai corsi d’acqua di tutte le categorie;
▪ opere idrauliche di tutte le categorie;
▪ opere di prevenzione e di pronto intervento per calamità pubbliche, relative ai bacini montani;
▪ utilizzazione delle acque pubbliche, ad esclusione dell’utilizzazione delle acque pubbliche a scopo idroelettrico;
▪ porti lacuali;
▪ tutela dell’ambiente;
▪ parchi per la protezione della flora e della fauna;
▪ gestione dei parchi naturali, compreso il Parco dello Stelvio
▪ urbanistica e piani regolatori;
▪ tutela del paesaggio;
▪ centri storici;
▪ libro fondiario e catasto;
▪ coordinamento progetto “Dolomiti patrimonio UNESCO”.
▪ foreste, ivi comprese le foreste demaniali;
▪ opere di prevenzione e di pronto intervento per calamità pubbliche di competenza dei servizi forestali;
TRASPORTI, VIABILITA’, GRANDI OPERE
▪ interventi di cui alla legge regionale 5 novembre 1968, n. 40
▪ trasporti di interesse provinciale, escluse le linee funiviarie e gli impianti a fune e compreso il piano della mobilità;
▪ funzioni delegate dallo Stato in materia di trasporti
SANITA’, ASSISTENZA
▪ igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera;
▪ case di riposo, ivi comprese le residenze sanitarie assistenziali (RSA);
▪ assistenza e beneficenza pubblica;
▪ vigilanza e tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
▪ funzioni delegate in materia di previdenza e assistenza integrativa;
▪ valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale;
▪ disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione;
RAPPORTI EUROPEI, SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE
▪ rapporti con l’Unione europea, cooperazione transfrontaliera e cooperazione interregionale;
▪ rapporti internazionali;
▪ attuazione della legislazione provinciale in materia di cooperazione allo sviluppo;
▪ interventi nel settore dell’immigrazione straniera extracomunitaria;
Mica briscole!
Ricapitolando, le cinque Regioni a statuto speciale hanno da sempre goduto di notevole autonomia finanziaria. Tale autonomia deriva dal fatto che le Regioni e Province hanno la possibilità di istituire con leggi proprie dei tributi propri, cosa che le Regioni ordinarie hanno ottenuto solo nel 2001, dopo la riforma del Titolo V.
Tutti sappiamo, che questa ”riforma”, fatta per rendere meno grande la differenza tra regioni ”Autonome” e quelle ”ordinarie”, e spinte dal ”federalismo leghista” , invece di ”risolvere” ha creato contenziosi infiniti tra Stato e Regioni.
Vedremo che cosa combineranno con la riforma attuale del Titolo V …
Quello che però ”salta all’occhio” è che le leggi, anche se uguali, come nel caso delle Regioni Autonome, abbiano risultati diversi a seconda di ”chi” le applica.
Non possiamo certo dire che il Trentino Alto Adige abbia oggi la stessa situazione economico-finanziaria della Sicilia no?
Alla prossima
Elena
http://www.regioni.it/dalleregioni/2014/11/05/approvati-dalla-giunta-regionale-finanziaria-e-bilancio-di-previsione-2015-373453/